RISOLUZIONE DI DIRITTO E PROCEDIMENTO DI SFRATTO
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
27 agosto 2013, n. 19602
Pres. Finocchiaro – Est. Frasca – P.M. Basile (conf.)
Il procedimento per convalida di sfratto per morosità, di cui all’art. 657 c.p.c. è utilizzabile dal locatore non soltanto per far valere nella forma speciale di cui a tale procedimento un’azione di risoluzione del contratto di natura costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c., ma anche per far valere nella forma speciale un’azione di accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto locativo, in forza del verificarsi di una delle fattispecie di cui agli artt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale). (C.c., art. 1453; c.c., art. 1456; c.p.c., art. 657) (1)
La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’articolo 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Peraltro, tale accertamento deve essere condotto con riferimento al momento dell’inadempimento e non con riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo verificarsi, potendo tali comportamenti successivi all’inadempimento tutelato da clausola risolutiva espressa, ove si verifichino prima della dichiarazione di volersene avvalere, assumere semmai solo l’eventuale significato di evidenziare per facta concludentia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola ed ancora non l’abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene. (C.c., art. 1218; c.c., art. 1456) (2)
(1) Interessante pronuncia, articolata e ben motivata, in merito alla quale non constano precedenti editi.
(2) Sulla prima parte della massima, v. Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass. civ., sez III, 5 agosto 2002, n. 11717 e Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2000, n. 9356, tutte in Ius&Lex n. 5/2013, Ed. La Tribuna.
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27 agosto 2013, n. 19602
Pres. Finocchiaro – Est. Frasca – P.M. Basile (conf.)
Il procedimento per convalida di sfratto per morosità, di cui all’art. 657 c.p.c. è utilizzabile dal locatore non soltanto per far valere nella forma speciale di cui a tale procedimento un’azione di risoluzione del contratto di natura costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c., ma anche per far valere nella forma speciale un’azione di accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto locativo, in forza del verificarsi di una delle fattispecie di cui agli artt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale). (C.c., art. 1453; c.c., art. 1456; c.p.c., art. 657) (1)
La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’articolo 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Peraltro, tale accertamento deve essere condotto con riferimento al momento dell’inadempimento e non con riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo verificarsi, potendo tali comportamenti successivi all’inadempimento tutelato da clausola risolutiva espressa, ove si verifichino prima della dichiarazione di volersene avvalere, assumere semmai solo l’eventuale significato di evidenziare per facta concludentia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola ed ancora non l’abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene. (C.c., art. 1218; c.c., art. 1456) (2)
(1) Interessante pronuncia, articolata e ben motivata, in merito alla quale non constano precedenti editi.
(2) Sulla prima parte della massima, v. Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass. civ., sez III, 5 agosto 2002, n. 11717 e Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2000, n. 9356, tutte in Ius&Lex n. 5/2013, Ed. La Tribuna.
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