Forse la differenza tra noi due consiste nel fatto che io preferisco le risposte lapidarie di @Nemesis!
No, no: non c'è questa differenza. Anch'io preferisco le risposte di Nemesis sempre precise. Se poi non sono proprio lapidarie e aiutano la comprensione, anche meglio.
Poi capisco che tu preferisca risposte più precise delle mie: anch'io lo vorrei, ma non ho mai ottenuto la libera docenza (notoriamente conferita a Nemesis) o il diploma della deamicisiana maestrina....
p.s.: scusa se mi sono permesso, so che non gradisci molto si faccia dell'ironia. Non mi stupisce da una mia conterranea, ma insomma.... non mi piace che questo forum appaia come quelle austere sale pomposamente circondate da secolari repertori di atti notarili , collezioni di codici ecc.
Però sono disponibile ad approfondire, ed imparare. Per cui avrei delle domande .
Perchè riguardo alla durata, il testo del contratto transitorio è diverso dall'analogo relativo a locazione parziale?
Il primo:
Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi/giorni (6), dal …………. al ………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Il secondo:
Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di ……………… mesi (5), dal …………. al ……………….., inderogabilmente scadrà, senza possibilità di rinnovo.
Potranno le parti, al fine solo di confermare la scadenza della locazione indirizzare l’una all’altra lettera per Raccomandata A.R. o raccomandata a mani che confermi la scadenza della locazione ed il diniego per il rinnovo.
Rif. testo città di Torino.
E Perchè ben due siti riportano la possibilità di rinnovo di un contratto transitorio?
Es:
Se una parte intende prolungare il contratto, prima della scadenza deve comunicare all’altra parte con raccomandata il perdurare dell’esigenza transitoria (rinnovo). Ad esempio, il dipendente trasferito dovrà inviare al proprietario una raccomandata con cui farà presente che non è stato disposto il suo rientro presso la sede aziendale originaria e che pertanto perdurano le esigenze transitorie già indicate originariamente nel contratto.
oppure:
I contratti di locazione ad uso transitorio possono avere una durata massima che va da 1 a 18 mesi. In questo caso non è necessaria la disdetta – o il recesso – perché al momento della scadenza il contratto cessa automaticamente. Se una parte vuole prolungare il contratto mantenendo la formula transitoria, prima della scadenza deve comunicare all’altra parte mediante raccomandata il perdurare dell’esigenza che giustifica il ricorso a tale tipologia di contratto.
Al giorno d’oggi sono tante le persone che, per varie ragioni, si ritrovano a dover vivere in una casa in affitto e a dover stipulare un contratto di locazione. Per alcuni soggetti vi possono essere alla base motivi di lavoro, mentre per altri invece necessità familiari o questioni economiche. Come
www.progedil90.it
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Ho un pò l'impressione che in questo paese ci siano due filoni di pensiero:
- quelli che escludono sia lecito ciò che non è esplicitamente citato
- quelli che ritengono lecito ciò che non è esplicitamente vietato.