Recesso del conduttore
E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
L'art. 27 ultimo comma della legge 392/78 in riferimento alle locazioni commerciali e la legge 431/98 all'art. 3 ultimo comma, nel disciplinare le locazioni ad uso abitativo, consentono al conduttore di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi se ricorrono gravi motivi.
Il legislatore non ha elencato quali sono i motivi che consentono il recesso dal contratto di locazione ma la giurisprudenza, negli anni, ha stabilito che affinche' sussistano le condizioni per chiedere il recesso dal negozio locatizio occorre che vi siano fattori oggettivi estranei alla volonta' del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.
Un esempio di grave motivo nella locazione commerciale potrebbe essere ravvisato nella gravosa situazione economica globale sopravvenuta del conduttore.
La giurisprudenza, e' da sottolineare che non ha invece mai dato rilievo a fattori di carattere soggettivo ritenendo che questi ultimi non siano idonei a giustificare il recesso dal contratto di locazione.
La Corte di Cassazione, ha stabilito che i gravi motivi debbano essere sempre indicati nella richiesta di recesso che deve avere la forma scritta ad substanziam, per poter mettere il locatore nelle condizioni di valutare l'effettiva esistenza di detti gravi motivi.
C'è da dire che parte della giurisprudenza di merito ritiene che e' sufficente l'indicazione di motivi generici per potersi avere il recesso salvo richiesta del locatore che voglia conoscerli in dettaglio.
I gravi motivi, comunque, devono valutarsi contemperando i contrapposti interessi delle parti senza privilegiare ne' il conduttore ne' il locatore.
In conclusione la norma, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, va interpretata nel senso che le ragioni giustificative debbano essere contestuali al recesso stesso ed espresse mediante un unico atto da recapitarsi al locatore a mezzo raccomandata a.r. poiché la sua necessità è conseguente alla logica dell’istituto, in quanto il locatore deve poter conoscere quali sono i motivi giustificativi del recesso fin dal momento in cui il recesso è esercitato e li deve poter conoscere per ragioni che attengono all’essere una parte del contratto.
È infatti solamente sulla base di un chiaro comportamento della controparte contrattuale che il locatore può assumere le proprie determinazioni, eventualmente contestando i motivi di recesso addotti dal conduttore sia sul piano fattuale che della idoneità a legittimare il recesso medesimo.
Non so, sinceramente, se questo caso rientri nei "gravi motivi" e se tali motivi saranno o meno comunicati al locatore, fattostà che un preavviso di sei mesi ci vuole eccome, in qualsiasi caso.