Vediamo fra questi motivi quelli pertinenti:
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
......
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
Posto che Ombrettina non ha specificato quando sia stato stipulato il contratto e/o quando sarebbe la scadenza "utile" dei primi 4 anni...direi che , con il rispetto dei canonici 6 mesi, non è difficile richiamare la casistica dei punti esposti.
Quindi non è "impossibile" recedere dal contratto...ma solo alla scadenza dei primi 4 anni.