Ennio Alessandro Rossi

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Un argomento che preoccupa il proprietario di una unità immobiliare ammobiliata che ospitasse durevolmente un terzo residente nella propria casa (studente, convivente,) o che affittasse o concedesse in comodato una seconda unità sempre ammobiliata , riguarda la fine che farebbero i mobili di sua proprietà se l’occupante insolvente già ammonito e moroso, dovesse subire l’ accesso dell‘ Ufficiale Giudiziario intenzionato a pignorare i mobili.

Per dare una attendibile risposta necessita procedere ad un esame del problema
Anzi tutto bisogna osservare che nel “pignoramento mobiliare” opera una presunzione legale di appartenenza dei beni mobili presenti nella casa a carico del debitore (conduttore , convivente, ospite , comodatario etc) .

Ciò premesso se il debitore non onora i propri impegni , è norma che il creditore insoddisfatto ,dopo averlo messo in mora , attivi la procedura del “ pignoramento mobiliare”, e perseverando l'infruttuosità , si spinga a richiedere l’ espropriazione forzata a cura dell’Ufficiale Giudiziario. In fatto l’U.G. si presenterà in un primo tempo a casa del debitore per redigere in sua presenza un verbale dove descriverà tutti i beni mobili pignorati, il loro stato , la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo (1) . Contestualmente intimerà al debitore di astenersi dall’ attivare qualunque atto diretto a distrarre i beni oggetto di garanzia e di espropriazione (divieto di vendita, distruzione volontaria, dispersione). In un secondo momento si ripresenterà accompagnato dal furgone dell'Istituto vendite giudiziarie per caricare i mobili pignorati che poi verranno messi all'asta. Il ricavato verrà consegnato al creditore fino a concorrenza del suo credito
La azione dell ‘U.G. è conseguenza della presunzione legale di cui si è detto e risponde ad esigenze di praticità ma resta pur sempre la possibilità di eccepire che la reale proprietà dei mobili è attribuibile a persona diversa dal debitore . Ci troviamo in un caso particolare del diritto in cui, in deroga alla regola generale , l’onere della prova viene invertito . Pertanto al proprietario spetterà l’onere di fornire la prova contraria alla presunzione di appartenenza dei beni al debitore . In ogni caso nulla vieta che tale prova contraria venga prodotta dal debitore ( convivente, conduttore, l’ospite il comodatario etc.) all’U.G. nel momento dell’accesso alla casa per fare il verbale di cui sopra si è detto
Tale prova contraria non è valida se basata su testimonianze verbali (2) in quanto vige il fondato timore che per effetto di “accordi sottobanco ” vengano prodotte false dichiarazioni tese a sottrarre al creditore procedente i beni su cui intende soddisfare le proprie ragioni . Pertanto il proprietario dovrà, per superare la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, esperire un’azione di “accertamento negativo”, producendo un valido (ossia non stipulato “all’ultimo momento “) atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (3)

Potrà costituire atto valido munito di data certa la scrittura autenticata da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale, una scrittura privata contenente l’ inventario dei beni registrata all’inizio del rapporto di ospitalità ,convivenza, presso l’Agenzia delle Entrare. Chi affitta o concede il comodato , dovrà avere l’accortezza di elencare nel corpo del contratto l’inventario di tutti i beni mobili giacenti presso la casa e poi procedere alla registrazione obbligatoria .
La Corte di Cassazione si è espressa più volte sull’argomento affermando che: “La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell’art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell’azienda o nell’abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione” (Cassazione civ. Sez. III, 09-02-2007, n. 2909).
Anche le “eccezioni” sollevate dai genitori residenti ( conviventi con un il figlio maggiorenne insolvente e anche egli residente), secondo le quali il pignoramento sui beni famigliari è illegittimo, in realtà non sfuggono al principio della presunzione legale .

cordialmente

Ennio Alessandro Rossi, commercialista in Brescia


Appendice
(1) Art. 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma che recita: ” l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.
(2) Art. 621 del Codice Procedura Civile cita: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
(3) Unica deroga al divieto della prova testimoniale è rappresentata dal fatto che la professione esercitata dal terzo o dal debitore, renda probabile l’appartenenza dei beni ritrovati allo stesso terzo, o poco probabile la proprietà in capo al debitore: solitamente in questi casi, non c’è un atto scritto che documenti il rapporto tra terzo e debitore per cui diventa necessario poterlo provare mediante prova testimoniale.
 

StLegaleDeValeriRoma

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E' buona norma locare o concedere immobili in comodato senza lasciarvi proprio mobilio o altri beni che possono essere sottoposti a pignoramento. Qualora il concedente locatore o comodante intenda tuttavia mettere a disposizione propri beni nel contratto che elaboro per i clienti ne indico la proprietà e con precisione quali beni vengono lasciati suggerendo di allegarvi le relative foto controfirmate per accettazione dalle parti. Avv. Luigi De Valeri:daccordo:
 

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