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User_29045

Ospite
Ciao,

Ho 47 anni e la durata legale del mio corso di laurea va dal 1990 al 1995.
I primi contributi INPS da me versati risalgono a Maggio 1998.
Mi sa tanto che mi conviene riscattare la laurea anche se non posso fruire del riscatto agevolato.
E' mia intenzione riscattare la laurea quinquennale in 59 rate, calcolando tale riscatto col metodo di calcolo contributivo.
Posso in questo caso fruire della detrazione del 50% dell'onere da me sostenuto, per 5 anni? Notare che non a caso ho scelto di rateizzare in 59 rate (una rata in meno rispetto a 60 rate che sono 5 anni secchi).
Nel mio caso viene circa 50.000 Euro di riscatto, ma col recupero del 50% di fatto ne spenderei 25.000, e a questo punto mi conviene.
@Nemesis, ti prego, aiutami a capire.
Grazie.
 
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User_29045

Ospite
In sintesi, @Nemesis, vorrei farmi forte di questo:

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Detrazione del 50% del costo sostenuto per il riscatto laurea
Per chi non è in possesso di contribuzione prima del 1 gennaio 1996 è possibile fruire della detrazione del 50% dell’onere sostenuto per il riscatto laurea con “l’onere determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184.” (riscatto tradizionale, quindi, e non agevolato).
(fonte: Riscatto laurea agevolato e detrazione al 50%: no alla doppia agevolazione )
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User_29045

Ospite
Qui però leggo che pare non posso fare neanche il riscatto tradizionale:

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Detrazione al 50%, come funziona?
Per tutti coloro, indipendentemente dall’età, che non hanno contributi versati prima del 1 gennaio 1996 e riscattano periodi di studi successivi al 31 dicembre 1995 con riscatto tradizionale vi è l’ulteriore agevolazione di portare in detrazione al 50% l’intero onere sostenuto per il riscatto laurea.
fonte: Riscatto laurea: come funziona sconto e detrazione al 50%
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Il mio periodo di studio da riscattare va dal 1990 al 1995.

Io non ci sto capendo più niente @Nemesis, secondo me lo fanno apposta.
 
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User_29045

Ospite
Altro sito ancora:

La detrazione del 50% sull’onere da pagare
Il riscatto in modalità agevolata, non prevede la detrazione del 50% dell’onere da pagare. Cosa significa questo? Il riscatto della laurea in modalità agevolata è valido solamente per, gli anni universitari successivi il 1 gennaio 1996, anni soggetti al calcolo contributivo. Con questa procedura, il contribuente non può godere della detrazione del 50% relativa all’onere da pagare per il riscatto degli anni di studio universitari, in quanto questo è già stato calcolato con nuovi e più vantaggiosi parametri per il contribuente stesso. La detrazione spetta invece a chi fa richiesta di riscatto attraverso la procedura ordinaria.

fonte: Riscatto della laurea agevolato: è boom delle domande - Bianco Lavoro Magazine
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Qui pare che posso fruire della detrazione del 50% se uso la modalità NON agevolata...
 
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User_29045

Ospite
Infine, qui leggo:

Premettendo che è possibile riscattare soltanto i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, non avendo contributi versati prima del 1 gennaio 1996 può certamente fruire della detrazione al 50% dell’onere sostenuto per il riscatto del corso di laurea solo per la durata legale dello stesso e a patto che il riscatto venga pagato in maniera tradizionale e non agevolata.

Il riscatto agevolato della laurea, infatti, esclude la possibilità della detrazione al 50%.

Per quanto riguarda, poi, la domanda da presentare basta presentarne una, i periodi già coperti da contribuzione verranno automaticamente esclusi dal riscatto del corso di laurea.

(fonte: Riscatto laurea con detrazione al 50%: come procedere )
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User_29045

Ospite
Da lunedì 17 giugno a oggi, giovedì 20 giugno, nessuno ha osato darmi una risposta :)


Ho fatto la domanda alla Signora Patrizia che mi ha risposto così:

DOMANDA

Gentile Patrizia,

Ho avuto il Suo indirizzo email leggendo il Suo articolo su www.investireoggi.it ( fonte: Pensione quota 100 o anticipata: quando decorrenza? - InvestireOggi.it )
Ho 47 anni (a fine novembre 48 anni, insomma sono nato nel 1971), e la durata legale del mio corso di laurea specialistica (Ingegneria Elettronica) va dal 1990 al 1995 (cinque anni).
I primi contributi INPS da me versati risalgono a Maggio 1998 (prima di tale data, nessun contributo versato: ho solo studiato a scuola e all’università).

Vorrei riscattare la laurea, anche se credo proprio di NON poter fruire del riscatto agevolato perché non ne soddisfo le condizioni.
E’ mia intenzione riscattare la laurea quinquennale in 59 rate, calcolando tale riscatto col metodo di calcolo contributivo classico.
Secondo Lei, posso in questo caso fruire della detrazione IRPEF del 50% dell’onere da me sostenuto, per 5 anni?

Nel mio caso il totale da pagare viene circa 50.000 Euro di riscatto, ma col recupero del 50% di fatto ne spenderei 25.000 (salvo incapienza IRPEF), e a questo punto in ogni caso mi converrebbe.

Potrebbe, per favore, dirmi se secondo Lei questi ragionamenti sono corretti?

La somma da anticipare è elevata e non vorrei commettere passi falsi, La prego pertanto – se può – di darmi una mano a capire.

La ringrazio in ogni caso per aver preso in considerazione la mia email.



RISPOSTA

Riscatto laurea: agevolato o tradizionale?
Il riscatto della laurea agevolato è possibile solo per periodi di studio che si collocano dopo il 31 dicembre 1995 e che ricadono, quindi, interamente nel sistema contributivo. I suoi periodi di studio, invece, si collocano precedentemente a tale e data escludendola, di fatto, dalla possibilità dell’agevolazione.

Per procedere al riscatto tradizionale, sempre perchè i suoi periodi di studio non si collocano nel sistema contributivo ma in quello retributivo, per il calcolo dell’onere deve essere impiegata la cosiddetta riserva matematica che tiene conto oltre che delle retribuzioni, delle contribuzioni, anche degli anni di servizio, dell’età e del sesso del richiedente.

Può, quindi, riscattare la laurea con riscatto classico ma non con metodo di calcolo contributivo, bensì’ con il retributivo (il metodo contributivo si applica solo dopo il 31 dicembre 1995 e i suoi studi ricadono prima).



Riscatto laurea e detrazione al 50%
La detrazione al 50%, di cui possono fruire coloro che non aderiscono al riscatto laurea agevolato, si può applicare solo per coloro che non hanno contributi accreditati prima del 1 gennaio 1996. Nel suo caso, quindi, avendo i primi contributi versati nel 1998 avrebbe potuto rientrarci ma, purtroppo, riscattando il periodo di studi dal 1990 al 1995 va a collocare contributi prima del 1 gennaio 1996, rendendo impossibile la fruizione della detrazione al 50%.

Nel DL 4/2019, infatti, è specificato all’articolo 20, comma 2, che “L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.”.

In conclusione
Il calcolo da lei fatto per l’onere da pagare non so se sia corretto (lei lo ha elaborato con il sistema contributivo ma va applicata la riserva matematica) e non potendo applicare la detrazione del 50% il ragionamento crolla del tutto.

Potrà, però, in ogni caso applicare all’onere sostenuto la deduzione totale di quanto pagato (ricordando che fa fede il principio di cassa che rende deducibile quanto pagato ogni anno con le rate versate).

Spero di averle chiarito un pò la sua situazione.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh, insomma la signora Patrizia ti ha dato una risposta in parte positiva. Avrai comunque un risparmio fiscale in percentuale elevato in quanto l'onere dedotto inciderà per l'aliquota marginale sul reddito, più è alto il reddito più risparmi con il limite del 43%).
La notizia negativa può essere data dall'ammontare delle rate calcolate con la riserva matematica....e dulcis in fundo avrai un effetto positivo sull'ammontare della pensione.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Caro @possessore io sono riuscito a ricevere la pensione da due mesi, ma sono in contestazione con la nostra Cassa Nazionale Geometri. Circa un mesa fa ho trovato su internet una sentenza della Cassazione che condanna la nostra cassa a riconoscere tutti i contributi versati, anche se irregolari nell'entità, in modo tale debbano contribuire alla determinazione dell'entità della pensione. E' stata una scoperta eccezionale che ho girato immediatamente a tutti i colleghi da me raggiungibili nella mia Provincia. Contemporaneamente l'ho inviata al Presidente ed alla Segreteria dell'Ordine ed al nostro Delegato Cassa, tutti perfettamente all'oscuro di questa pronuncia. Sono tutti convinti che il rapporto fra noi e la Cassa dovrà cambiare ed io sono in attesa della risposta. Chi ha vinto la causa, da me interpellato, mi ha confermato che ha avuto immediatamente il relativo ristoro. Mi ha anche detto che sarebbe opportuno richiedere l'adeguamento in virtù di detta sentenza. Comunque te la invio, leggila e tanti auguri.
 

Allegati

  • Sentenza contributi Cassa.pdf
    445 KB · Visite: 56

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