mi permetto di raccomandarti più prudenza nelle affermazioni e deduzioni.
Premesso che anch'io non sono propriamente "di primo pelo", la prudenza non è mai troppa.
dovresti allora anche leggere bene i due articoli del cc richiamati.
In buona sostanza ad essere toccato, è il quinto comma dell'art. 1136, che sancisce...
Perdonami se stavolta essere bruco sono io, ma credo che quello che dovrebbe leggere bene sia tu.
La 10/91 non richiama gli art. 1120 e 1136, ne li lascia come sfondo del normato, ma legifera IN ESPRESSA DEROGA degli articoli stessi. Questo particolare tutt'altro che trascurabile spazza via dalla discussione gli art. 1120 e 1136 e tutta la giursprudenza in merito alla maggioranza a essi correlata.
Senza dubbio la norma, con quel suo "a maggioranza" finirà per interessare la cassazione, ma finché non si formerà una consolidata giurisprudenza in merito, l'unica interpretzione valida di "l'assemblea di condominio decide a maggioranza" è quella della maggioranza degli intervenuti. Tale maggioranza dovrà peraltro necessariamnte intesa "per teste", giacché la 10/91 non prevede alcun vincolo di rapprentanza di valore.
faresti bene però a dare anche gli estremi del DL
Li ho dati:
l’art. 26 c 5 della legge 10/91
Peraltro si tratta di una legge e non di un decreto
ma ha un senso se conosci gli articoli del c.c.
e chi ti dice che io non li conosca?
parla solo di maggioranza, si riferisce quindi alla maggioranza semplice, ergo 3° comma art. 1136: 1/3 dei partecipanti, più 1/3 dei millesimi.
Assolutamente no, dato che specifica che la maggioranza è IN DEROGA agli articoli a cui tu la rferisci.
D'altra parte, se così fosse, facilmente il legislatore avrebbe potuto scrivere "
l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 1136 C.C, terzo comma"
sancisce per legge una deroga ad un articolo per altri versi non derogabile da eventuali RdC (il 1136 è inderogabile nemmeno all'unanimità secondo ultimo comma art. 1138 c.c. )
Qui mescoli mele e banane. La 10/91 non riguarda minimamente l'inderogabilità dell'art 1136 da parte del RdC. Stabilisce una specifica maggioranza necessaria per deliberare in merito a uno specifico argomento.
E' la stessa deroga applicata per l'eliminazione delle barriere architettoniche, credo.
A mio avviso credi male: "
Legge 13/1989, art. 2, comma 1: Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche [...] sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile."
Se confronti i due testi di legge, è evidente che parliamo di parametri e numeri diversi.
Credo comunque che l'argomento di cui stiamo discutendo si sia scostato non poco da quello originario del thread, per cui mi permetto di suggerire ai moderatori un suo spostamento in un eventuale nuovo "capitolo".
Per quanto riguarda il comportaento che avrebbe dovuto tenere l'amministratore, dici:
Citazione Originariamente Scritto da ergobbo Visualizza Messaggio
Ma l'assembla ha già deciso... per passare alla contabilizazione!
Citazione Originariamente Scritto da basty Visualizza Messaggio
L'amministratore non deve fare di suo arbitrio, ma appunto procedere nell'interesse di tutti, sulla base di decisioni dei condomini
Esattamente quello che ha fatto dando corso alla delibera dell'assemblea. Non si possono accollare all'amministratore i capricci dei singoli condomini.
Qui spero ti renda conto dell'assurdo di quanto stai sostenendo: non sono amministratore e non sono parte in causa. Ma non mi stavo riferendo ai capricci: se alla prova dei fatti la decisione dell'assemblea non è realizzabile (!!!) , l'amministratore deve farlo presente (magari faceva bene a fare la verifica prima, ma certamente doveva fermarsi dopo): chiarito il punto, lasciava nuovamente all'assemblea dipanare la questione. L'amministratore non ha il compito di sostituirsi nelle valutazioni e decisioni, semmai ha l'onere di consigliare, evidenziare le problematiche, segnalare errori e richiamare alla corretta applicazione delle norme.
Poi, condomini avvisati, mezzo salvati: ma la decisione ultima, questa volta giusta o sbagliata che sia , deve rimanere in capo all'assemblea.
Sarà forse unamera questione d punti di vista, ma ritengo che, una volta che l'assemblea abbia legittimamente delberato, all'amministratore non rimanga che dare seguito alla delibera in base a quanto previsto dall'art. 1130 CC.
Il problema di 3 radiatori "pirati", non rende la delibera irrealizzabile, ma si limita a crere un problema nel computo. Solo questo aspetto l'amministratore deve sottoporre all'assemblea affinché gli venga indicato il tipo di soluzione da adottare e questo, io, l'ho sostenuto sin dal'inizio.
Sospendere l'esecuzione della delibera non rientrava tra le sue prerogative. Se così fosse, assisteremmo a una paralisi della vita di condominio ogni volta che un singolo condomino decide di mettersi "di traverso".
Scusa se sono stato un pò brusco: ma cerchiamo di tenerci care le già poche certezze esistenti: se no facciamo una discussione alla fantozzi. Ciao, non avermene.
Nessun problema. Un forum è un luogo in cui ci si confronta, magari in maniera particolarmente "vivace", ma si rimane sempre sul confronto di idee e opinioni. Come dici tu, le certezze sono piuttosto scarse. Aggrapparcisi a tutti i costi, però, non mi sembra una grande idea. Se infatti le certezze non fossero discutibili, saremmo ancora certi che la Terra è piatta.