Mia personalissima opinione .
Va detto che sulla questione "fondi " gli eperti hanno scritto fiumi di inchiostro e in maniera alquanto assennata . Ma la risposta pratica sul campo è difficile da focalizzare. Le pur interessanti argomentazioni dello studioso poco calzano con le difficoltà quotidiane dell' AC: hai un bel dire che ci vuole la totalità , che la decisione spetta alla assemblea, che bisogna analizzare il regolamento: Tutto bene se esiste volontà collaborativa ,se l'assemblea fosse unita e solidale, un bel sogno .
Le cose in pratica non vanno come i pur pregevoli studiosi la dipingono ; in fatto l' AC è solo con il suo problema: da una parte deve pagare le spese ; dall'altra molti condomini con possibilità economiche impugnano e oppongono , dall'altra i ricorsi ingiuntivi non danno esito, dall'altra il creditore che agisce dopo aver avuto conoscenza della identità del moroso neppure cava un ragno dal buco ( se non c'è riuscito l ' AC a riscuotere come potrà riuscirci il creditore parziario Dio solo lo sa ) . Per cui in fatto chi fa le leggi e chi giuridicamente le commenta di difficoltà quotidiane, sul campo , in trincea , poco capisce e non ha contezza di tutte le forze centrifughe che operano per la disgregazione e non per la composizione
Cio' premesso dico la mia opinione
Dottrina e giurisprudenza univocamente indicano che ad un accantonamento straordinario ( sia fondo cassa o fondo straordinario ex art. 1135, 4 comma ) deve corrispondere una precisa indicazione della destinazione , il che esclude che si possa semplicemente stabilire di raccogliere o trattenere queste somme senza destinazione, a titolo di esigenze di spesa non meglio precisate.
Per accantonare senza quei criteri ci vorrebbe l'unanimità sostengono i dottrinari ( ipotesi scolastica quando mai si è vista una assemblea , tutti presenti ) . Diversamente accertata la irrecuperabilità del credito vantato verso gli insolventi
( e nelle more delle azioni giudiziarie chi paga le spese del riscaldamento, della assicurazione , dell'acqua ? e se poi non si cava nulla ? è evidente che l' AC non ha a disposizione tutto questo tempo ma debba agire con i creditori alle costole, ASM, Enel etc in prima linea che minacciano la sospensione giorno si e giorno no )
ci dicono gli studiosi la ripartizione delle spese condominiali ( il fondo deve servire per questo ) deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità fissati nell'art. 1123 c.c che si riporta :
Art. 1123.-Ripartizione delle spese.
1.COMMA -Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
2.COMMA Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
3.COMMA qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
E allora dirai tu ? Risposta dubbia , dico io
Da un lato, per l'accantonamento de quo , si puo' propendere per l'applicazione del primo comma (voto 40% )- In questa opzione si tiene conto che l’obbligo di versare la quota di spese condominiali è conseguente e strettamente connesso alla contitolarità del diritto di proprietà che ciascun condomino ha sulle cose e sui beni finalizzati alla fruizione dei servizi collettivi.
Dall' altro lato ha pure ragione chi vorrebbe applicare il 2.-3. comma ( e nel tuo caso non pagare ). voto 60%