Io andrei più spiccia: anzitutto concordo che se l'assicurazione del danneggiante non interviene (per clausole contrattuali o altro), paga il danneggiante.
Al danneggiato cioe il postante non importa quello che scrive o dice l'assicurazione del danneggiante.
Il danno deve essere sempre ripagato, "caso fortuito" o no. A maggior ragione se in quel temporale solo quel tetto in eternit è volato via danneggiando la proprietà del postante.
Il caso fortuito vero è l'evento assolutamente non prevedibile quale un terremoto, la caduta di un asteroide... non certo un temporale sia pure violento.
Quando si calcolano le strutture, specie i tetti, i calcoli si fanno per eventi estremi prevedibili.
Certo se uno abita nel Sahara....
Pertanto consiglio al postante di inviare una letterina (concordata con un avvocato) circa quanto sopra con in più, tanto per smuovere le tasche, chiedere se quel tetto in eternit era conforme alle regole edilizie vigenti all'epoca della costruzione e se ora era registrato presso l'APA (Agenzia Protezione Ambiente).
In quanto al pagamento dei danni consiglio di essere fermi nella cifra come da proprio onesto preventivo. L'eventuale franchigia la deve pagare il danneggiante.
Al danneggiato cioe il postante non importa quello che scrive o dice l'assicurazione del danneggiante.
Il danno deve essere sempre ripagato, "caso fortuito" o no. A maggior ragione se in quel temporale solo quel tetto in eternit è volato via danneggiando la proprietà del postante.
Il caso fortuito vero è l'evento assolutamente non prevedibile quale un terremoto, la caduta di un asteroide... non certo un temporale sia pure violento.
Quando si calcolano le strutture, specie i tetti, i calcoli si fanno per eventi estremi prevedibili.
Certo se uno abita nel Sahara....
Pertanto consiglio al postante di inviare una letterina (concordata con un avvocato) circa quanto sopra con in più, tanto per smuovere le tasche, chiedere se quel tetto in eternit era conforme alle regole edilizie vigenti all'epoca della costruzione e se ora era registrato presso l'APA (Agenzia Protezione Ambiente).
In quanto al pagamento dei danni consiglio di essere fermi nella cifra come da proprio onesto preventivo. L'eventuale franchigia la deve pagare il danneggiante.