Gianco

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A me risulta o risultava 180 gg.
Anche io ero convinto allo stesso modo, ma sono già stato contestato:
Nel #4 @Nemesis affermava:
Art. 40, comma 6 della legge n. 47/1985:
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Inoltre:
Art. 46, comma 5 della legge n. 3801/2001:
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
e che non mi sogno di contestare perché è sempre documentato in modo scrupoloso.
 

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