bretone

Membro Attivo
Proprietario Casa
Abito in un condominio con più scale e diversi ingressi autonomi, in una sola scalinata si trovano i contatori della luce al sottoscala e vi è l'accesso all'ultimo piano al lastrico solare comune dove sono poste le antenne di ricezione televisiva. Ultimamente in detta scalinata bisogna fare alcuni lavori di manutenzione al portone d'ingresso ed ad un pianerottolo bisogna ripristinare la pavimentazione; considerando che la scala in oggetto pur essendo un bene comune al condominio ma utilizzato costantemente solo dai condomini che vi accedono alle loro abitazioni e saltuariamente da altri solo per accedere al lastrico solare o al sottoscala per i contatori della luce, come vanno ripartite queste spese?
Faccio presente che in questa scala vi è l'ascensore che non è mai entrato in funzione, qualora i condomini della scala in oggetto decidessero di renderlo funzionale ed agibile in che misura parteciperebbero alle spese gli altri condomini?
In attesa di risposte vi ringrazio in anticipo.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Partecipano come tutti gli altri, poichè ne hanno lo steso uso.
In condominio, non si distingue la differenza d'uso ma la sola proprietà, e se possono usare le scale, significa che è di loro proprietà, vedi l'art 1118 cc al 2° comma;

- Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
 

bretone

Membro Attivo
Proprietario Casa
Egregio condobip, forse mi sono espresso male, so per certo che facendo uso della scala in oggetto, anche se solo raramente, sono dovuto a partecipare alle spese per la manutenzione tanto io quanto gli altri condomini estranei alla scala in oggetto, volevo solo sapere in che proporzione, tenuto conto che sarebbe assurdo vi fosse una ripartizione uguale per tutti i condomini e neppure applicando le tabelle millesimali che sono in stesura insieme al regolamento.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Salvo convenzione all'unanimità (1000/1000), purtroppo la partizione legale non prevede nessuna differenza, se la puoi usare una volta tanto pagherai come quello che la usa più volte al giorno.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
volevo solo sapere in che proporzione, tenuto conto che sarebbe assurdo vi fosse una ripartizione uguale per tutti i condomini
La prima risposta è sempre la stessa domanda: cosa prevede il Regolamento di condominio redatto al momento della costituzione del condominio?
Per quanto riguarda la scala alla quale hanno accesso anche i condomini delle altre scale per poter raggiungere il lastrico solare condominiale e per accedere ai singoli contatori, non v'é dubbio che, questa situazione, configura una servitù di passaggio.
Quindi alla manutenzione di detta scala, ma anche dell'ascensore se funzionante, sono tenuti anche tutti coloro che hanno la possibilità di usare la scala e l'ascensore.
Pertanto la tabella millesimale riferita alle scala ed all'ascensore della scala servente dovrebbe considerare sia i condòmini serviti direttamente che tutti gli altri condomini delle altre scale, i quali devono essere considerati come tutti abitanti all' ultimo piano.
Poi per quanto riguarda la sola manutenzione ordinaria e non la proprietà si potrebbe ipotizzare che la servitù possa pesare per 1/3 sulla proprietà della scala. Se il criterio fosse accettato dai 1.000/1.000 del condominio, si potrebbe redigere una tabella millesimale per la ripartizione delle spese di ordinaria manutenzione della scala servente dove 2/3 dei millesimi verranno suddivisi con i coefficienti di piano e di proprietà tra i condomini serviti direttamente dalla scala ed 1/3 in parti uguali tra tutti gli altri condomini che usano la scala per accedere al lastrico condominiale.
Per la manutenzione straordinaria che fa riferimento alla proprietà i millesimi di proprietà della scala servente andrà divisa per il numero complessivo di tutte le scale componenti il condominio. 1/n sarà la quota di millesimi da suddividere tra i condòmini serviti direttamente dalla scala, e n-1/n sarà la quota di millesimi da dividere in parti uguali tra tutti gli altri condòmini delle altre scale.
In pratica se nell'edificio condominiale ci fossero 4 scale con 10 appartamenti per scala; 1/4 dei millesimi andrà ripartita secondo i coefficienti di piano e di proprietà tra i 10 condòmini serviti direttamente dalla scala servente; 3/4 dei millesimi saranno ripartiti in parti uguali tra i 30 condòmini residenti nelle altre 3 scale. Questo è anche, se non ho sbagliato a capire, è la ipotesi sostenuta da Condobip che la vorrebbe impiegare anche per la manutenzione ordinaria.
Questa ripartizione vale solo per la scala servente; per le altre scale i millesimi di proprietà andranno calcolati in maniera canonica: cioè coefficiente di piano e millesimi di proprietà.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
i regolamenti di condominio di cui io sono venuta a conoscenza non permettevano calcoli che non erano previsti dallo stesso. Esistono i millesimi di proprietà generali, e con questi si paga la scala e i millesimi di proprietà dell'ascensore. A meno che il regolamento di condominio non lo preveda allora certamente ci si può affidare alla saggia consulenza di Criscuolo

Faccio presente che in questa scala vi è l'ascensore che non è mai entrato in funzione, qualora i condomini della scala in oggetto decidessero di renderlo funzionale ed agibile in che misura parteciperebbero alle spese gli altri condomini?
Se non è già deciso dal regolamento di condominio ed essendo uno stesso condominio dovreste deciderlo voi con tanta buona volontà. In ogni caso ed è quello che vuoi sapere: se fa parte del tuo condominio ci rientri anche tu, sperando che la tua scala è servita da un altro ascensore e che anche quello sia condominiale, ovvero usabile da ogni condomino. A meno che decidete di staccarvi e fare due condomini.
 

00luna

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buongiorno
vorrei alcuni chiarimenti circa l'addebito della quota condominiale di un locale.
Qualche mese fa ho comprato una cantinola è a piano terra(piano stradale) con ingresso esterno.
In nessun modo viene utilizzato il portone o scale o altro della palazzina di cui fa parte.
Quello che non capisco è perché mi vengono addebitate nella quota le seguenti spese:
1)manutenzione ordinaria ascensore
2)pulizia scale
3)luce scale, e altro che ora non ricordo.
Naturalmente ho chiesto all'Amministratore che mi ha risposto "" è così""
Grazie a tutti
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Non sono assolutamente d'accordo! Probabilmente la cantina era pertinenza di un appartamento e quindi faceva una parte dei millesimi nel quadro spese generali per la ripartizione delle spese. Proprio illegali tali millesimi se avesse sempre fatto corpo a se'. Per legge però i millesimi della cantina fin dall'inizio sarebbero dovuti esser scorporati perche' non usufruiscono dei servizi della parte comune della palazzina. Per tali motivi in base agli articoli di legge che ogni forumista conosce, l'amministratore e ' costretto a scorporare i millesimi della cantina dal quadro delle spese generali e ripartire di conseguenza i millesimi mancanti ai reali utilizzatori delle parti comuni dell' edificio.
 

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