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sentenza 22 giugno 1995, n. 7077 della Corte di Cassazione, statuisce che la spesa per l’installazione delle opere e dei manufatti attinenti all’adeguamento dei sistemi per garantire la sicurezza antincendio, deve essere ripartita soltanto tra i proprietari dei box, e non anche tra gli altri condomini che non ne possiedono, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che tali misure attengono alla sicurezza dell’intero edificio (v. anche Corte Appello di Roma, 24.4.1991)

Direi che sia acclarata la questione.
 

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