Risposta x nuovi arizzonti esercizio della servitù 1069 2° comma cita quanto segue: Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge - 3° comma Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi. adimecasa
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Questo è il mio parere se non è condiviso rimane il mio parere, si può tenerne conto o meno senza usare euforismi gratuiti
il concetto è lo stesso ... ma Egli" come citato nell'articolo è il fondo dominante; il fondo dominante è colui che riceve il passagio (condominio) e il fondo servente che lo dona (proprietario passo carraio);
è sempre chi riceve il passaggio (condominio, fondo dominante) che opera per mantenere in ordine, anche mediante opere la servitù... perchè è a suo vantaggio; detto questo, considerato che la società proprietaria del passaggio, NON GODE di alcun vantaggio proporzionato all'uso, le spese se le devono accollate e realizzate dai condomini.
3° comma... parlando di "tassa sul passo carrabile" e non di opere di manutenzione "potrebbe" partecipare anche il proprietario (fondo servente) ma se questi per libera scelta decide di no i condomini rimarrebbero senza accesso alla via pubblica.