Mariolino39

Nuovo Iscritto
In un Condominio costituito da 12 appartamenti e tre negozi si stacca un frontalino di un balcone al 2° piano causando danni ad un auto in sosta. L'amministratore dispone la messa in sicurezza di tutti i frontalini e ripartisce la spesa sia del danno che dei lavori sulla base di una tabella millesimale non approvata nei modi previsti dalla legge.Uno dei comproprietari di una sola quota dei negozi contesta le decisioni dell'amministratore e dichiara di non essere tenuto ad intervenire nelle due succitate spese precisando che per la caduta del frontalino è responsabile il proprietario del o dei balconi per incuria non avendo provveduto alla dovuta manutenzione mentre per il risarcimento del danno fa osservare che il negozio non ha frontalini per cui non solo non è tenuto alla spesa per la messa in sicurezza e relativa ricostruzione degli stessi ma il danno verificatosi non avrebbe mai potuto derivare dai negozi. Sostiene di partecipare alla sola spesa di tinteggiatura della parete esterna del fabbricato(compresi i frontalini) ai soli fini di rispettare il decoro del fabbricato che comunque non è dotato di alcun pregio artistico o di particolari caratteristiche. Ha ragione il condomino comproprietario della quota negozi e come farlo capire all'amministratore che minaccia di adire le vie legali in caso di mancato pagamento della parte di spesa attribuitegli? Si può sperare in una pronta risposta?
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il danno subito dall'auto doveva essere indennizzato dall'assicurazione del condominio, "responsabilità terzi".
Se per frontalini intendi i davanzali, ritengo siano dei singoli proprietari, la pittura della facciata effettivamente è a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi posseduti.
Immagino, che alla fine, le dimensioni della spesa non cambi di molto, ma mi sembra corretta la visione del commerciante.
 

Mariolino39

Nuovo Iscritto
Forse era utile precisare che il Condominio non ha mai stipulato polizza assicurativa per cui la spesa del risarcimento danni causati all'auto è stata ripartita, come già detto, fra tutti i condomini. Il comproprietario di una quota dei negozi(non commerciante ma condomino esterno perchè rimasto comproprietario solo di detta quota a seguito della vendita dell'appartamento al quale tale quota era collegata). Dunque il comproprietario, in questione, contesta la parte di spesa attribuitagli, relativa al risarcimento danni, per colpa non sua nè, in qualche modo, derivante dalla compropietà ma si è detto convinto di partecipare, invece, alla spesa per la stipula della polizza assicurativa che l'amministratore ha già contratta. Per quanto riguarda il termine frontalino dovrebbe intendendersi, se non sbaglio, quella parte di muratura frontale, visibile dall'esterno, ma certamente non di proprietà condominiale perchè costituente il corpo del balcone al quale si accede dall'appartamento di proprietà esclusiva e pertanto chi contesta ritiene che la spesa di messa in sicurezza dei frontalini e la successiva ricostruzione sia a carico dei legittimi proprietari. Si ritiene inoltre di precisare che c'è differenza fra proprietà esclusiva e attribuzione della spesa per determinati lavori a tutti i condomini. Mi spiego se partecipo alla spesa di tinteggiatura dei frontalini non già in qualità di proprietario ma perchè la facciata del fabbricato è considerata bene comune fermo restando che i balconi restano di proprietà esclusiva. Ringrazio il sig.Giacomelli per la pronta risposta ma non ho cliccato se la risposta mi è stata utile perchè non mi ha precisato se il condomino dissenziente deve effettivamente partecipare alla sola spesa per la tinteggiatura dei frontalini ed essere esentato da quella relativa alla messa in sicurezza, ricostruzione degli stessi nonchè a quella di risarcimento danni all'auto. Grazie
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Frontalino = parte verticale di uno scalino. Caro Mariolino, ti riporto una enunciazione non molto favorevole, Ahime!:
Balcone: Occorre premettere che il balcone, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, è considerato elemento accidentale della struttura del fabbricato in quanto, non avendo funzione portante rispetto ad esso, non può essere destinato all'uso comune, ma è finalizzato al godimento esclusivo da parte del proprietario dell'appartamento dal quale ad esso si accede e del quale costituisce pertinenza e naturale prolungamento. Ti riassumo che la sola soletta del pavimento, ovvero quella che calpesti sul balcone e quella che copre il balcone sottostante, la giurisprudenza corrente ha determinato essere in comune tra i due proprietari.
Quindi, purtroppo, si evince una responsabilità diretta dell'unità al quale sono caduti pezzi arrecando danni alla vettura, per noncuranza nella manutenzione. Il pristino dei balconi è, secondo il mio modesto parere, attività in capo ai singoli fruitori dei balconi. Le spese di pitturazione della facciata è divisibile in millesimi di proprietà.
 

Mariolino39

Nuovo Iscritto
Riparto spese di messa in sicurezza e di ricostruzione dei frontalini

OK Adriano,
non è che la definizione di cosa si intenda esattamente per frontalino del balcone sia tanto importante; a me interessa sapere a chi compete la spesa per la messa in sicurezza e ricostruzione degli stessi. Se ci troviamo dinanzi ad una scala dici: frontalino = parte verticale di uno scalino ma se, invece, ci troviamo dinanzi ad un balcone per forntalino dovrebbe intendersi, diciamo, quella parte verticale ma in linea orizzontale a vista esterna del corpo del balcone interposta tra il piano di calpestio del balcone superiore ed il solaio di copertura parziale del balcone sottostante. In tal caso la spesa, secondo la tua interpretazione, viene ripartita in parti uguali a norma dell'art. 1125 del c.c. Se tale punto di vista, condiviso, è esatto è chiaro che alla spesa, in argomento, o che ci pensi il proprietario esclusivo di ogni singolo balcone o che la stessa venga divisa fra il proprietario di sopra e quello di sotto, si esclude automaticamente che ad essa debbano intervenire tutti i partecipanti al condominio( nel caso in questione anche i comproprietari dei locali terranei che frontalini non hanno).
Ebbene, caro Adriano, confortato dal tuo parere penso di poter rappresentare il problema all'amministratore con dati di fatto più attendibili.
Ma, ora, io personalmente a quel condominio ho contestato la redazione delle tabelle millesimali, istituite per la prima volta dopo 51 anni dalla data della costruzione, sotto vari aspetti e pertanto ti chiedo a chi degli esperti di propit. it posso inoltrare le mie osservazioni in merito. Grazie, ciao.
Mariolino.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Mi hai frainteso, la soletta, quella che calpesti è in condivisione tra te e il terrazzo sottostante, il manufatto verticale è tuo, come di ho descritto nel messaggio precedente.
Altro discorso sui millesimi:
I millesimi vanno approvati all'unanimità dei condomini in una assemblea regolarmente convocata. Nel tuo caso come stanno le cose?
Dimmi i tuoi dubbi sill'entità dei millesimi che cerchiamo di capire.
P.S. Tutti gli esperti leggono questi messaggi e chi vuole interviene in merito alle competenze.
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
Buon giorno
sono d'accordo per quello che riguarda l'assicurazione, ma il famoso "frontalino"....... non è l'unica parte del balcone aggettante ad essere una parte comune del condominio?
Grazie
 

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