Buonasera,
di frequente ricorro alla consultazione di questo Forum, che trovo veramente interessante e dove tra l'altro ho potuto trarre preziosi consigli su questioni che riguardano, tassazione immobili, contratti di locazione e/o problematiche condominilai.
Proprio su quest’ultimo aspetto volevo avere anche una l’interpretazione di esperti del Forum e vengo al quesito:
sono proprietario di un appartamento, due box e una cantina, in condominio suddiviso in tre scale di un unico edificio. Un box e la cantina sono ubicati al piano interrato della stessa scala dell’appartamento mentre il 2° box si trova sempre al piano interrato ma di una scala diversa. (l’ho scoperto solo in sede di rogito!!)
Ora nel riparto spese della scala del singolo box mi vengono addebitate anche le spese di conduzione, quali pulizie scale, ascensore, FM; energia elettrica ecc.ecc , oltre alle spese di manutenzione ecc. ecc.
Informo che per raggiungere questo mio secondo box, ubicato in una scala diversa, uso unicamente l’ascensore e le scale dove è allocato l’appartamento, raggiungendo il suddetto box al 2° interrato tramite la “corsia box” che collega tutti i garage che fanno riferimento alle tre scale del condominio.
Chiedo conferma se sia più corretto ricondurre i millesimi di questo 2° box, alla tabella della scala dove sono presenti le altre mie unità immobiliari con i loro rispettivi millesimi, ai fini del riparto di tutte le spese di esercizio e manutenzione, visto anche quanto previsto dal C.C. art. 1123 comma 2°e 3° che prevede una utilizzazione "differente" e "separata" dal contesto della proprietà generale, e si debba pertanto prevedere una tabella millesimale, dove le spese debbano essere ripartite tra i condomini che ne traggano utilità.
Viceversa considerare i millesimi del mio 2° box, unicamente per le spese di proprietà generale ed eventuale manutenzione straordinaria della porzione del tetto facente capo alla scala dove è ubicato, escludendo l’attribuzione delle spese per l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della scala stessa .
Con la speranza di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del quesito, resto in attesa di informazioni che mi vorrete fornire.
Grazie.
di frequente ricorro alla consultazione di questo Forum, che trovo veramente interessante e dove tra l'altro ho potuto trarre preziosi consigli su questioni che riguardano, tassazione immobili, contratti di locazione e/o problematiche condominilai.
Proprio su quest’ultimo aspetto volevo avere anche una l’interpretazione di esperti del Forum e vengo al quesito:
sono proprietario di un appartamento, due box e una cantina, in condominio suddiviso in tre scale di un unico edificio. Un box e la cantina sono ubicati al piano interrato della stessa scala dell’appartamento mentre il 2° box si trova sempre al piano interrato ma di una scala diversa. (l’ho scoperto solo in sede di rogito!!)
Ora nel riparto spese della scala del singolo box mi vengono addebitate anche le spese di conduzione, quali pulizie scale, ascensore, FM; energia elettrica ecc.ecc , oltre alle spese di manutenzione ecc. ecc.
Informo che per raggiungere questo mio secondo box, ubicato in una scala diversa, uso unicamente l’ascensore e le scale dove è allocato l’appartamento, raggiungendo il suddetto box al 2° interrato tramite la “corsia box” che collega tutti i garage che fanno riferimento alle tre scale del condominio.
Chiedo conferma se sia più corretto ricondurre i millesimi di questo 2° box, alla tabella della scala dove sono presenti le altre mie unità immobiliari con i loro rispettivi millesimi, ai fini del riparto di tutte le spese di esercizio e manutenzione, visto anche quanto previsto dal C.C. art. 1123 comma 2°e 3° che prevede una utilizzazione "differente" e "separata" dal contesto della proprietà generale, e si debba pertanto prevedere una tabella millesimale, dove le spese debbano essere ripartite tra i condomini che ne traggano utilità.
Viceversa considerare i millesimi del mio 2° box, unicamente per le spese di proprietà generale ed eventuale manutenzione straordinaria della porzione del tetto facente capo alla scala dove è ubicato, escludendo l’attribuzione delle spese per l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della scala stessa .
Con la speranza di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del quesito, resto in attesa di informazioni che mi vorrete fornire.
Grazie.