Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera,
di frequente ricorro alla consultazione di questo Forum, che trovo veramente interessante e dove tra l'altro ho potuto trarre preziosi consigli su questioni che riguardano, tassazione immobili, contratti di locazione e/o problematiche condominilai.
Proprio su quest’ultimo aspetto volevo avere anche una l’interpretazione di esperti del Forum e vengo al quesito:

sono proprietario di un appartamento, due box e una cantina, in condominio suddiviso in tre scale di un unico edificio. Un box e la cantina sono ubicati al piano interrato della stessa scala dell’appartamento mentre il 2° box si trova sempre al piano interrato ma di una scala diversa. (l’ho scoperto solo in sede di rogito!!)
Ora nel riparto spese della scala del singolo box mi vengono addebitate anche le spese di conduzione, quali pulizie scale, ascensore, FM; energia elettrica ecc.ecc , oltre alle spese di manutenzione ecc. ecc.
Informo che per raggiungere questo mio secondo box, ubicato in una scala diversa, uso unicamente l’ascensore e le scale dove è allocato l’appartamento, raggiungendo il suddetto box al 2° interrato tramite la “corsia box” che collega tutti i garage che fanno riferimento alle tre scale del condominio.


Chiedo conferma se sia più corretto ricondurre i millesimi di questo 2° box, alla tabella della scala dove sono presenti le altre mie unità immobiliari con i loro rispettivi millesimi, ai fini del riparto di tutte le spese di esercizio e manutenzione, visto anche quanto previsto dal C.C. art. 1123 comma 2°e 3° che prevede una utilizzazione "differente" e "separata" dal contesto della proprietà generale, e si debba pertanto prevedere una tabella millesimale, dove le spese debbano essere ripartite tra i condomini che ne traggano utilità.

Viceversa considerare i millesimi del mio 2° box, unicamente per le spese di proprietà generale ed eventuale manutenzione straordinaria della porzione del tetto facente capo alla scala dove è ubicato, escludendo l’attribuzione delle spese per l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della scala stessa .

Con la speranza di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del quesito, resto in attesa di informazioni che mi vorrete fornire.

Grazie.
 

FrancescoRoma

Nuovo Iscritto
I due box sono due unità immobiliari diverse per cui le spese condominiali incindono su entrambi anche se fossero posti nella stessa scala non sarebbe cambiato nulla.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
vedere il regolamento condominiale contrattuale e in seguito sentire l'amministratore e chiedere chiarimenti, tienici informati:daccordo:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche possedendo una piccola u.i. si è proprietari della scale e ascensore, e pure di tutte le parti comuni elencate nell'art 1117 cc. salvo titolo diverso.
Però ritornando al tema ascensore e scala, le spese vengono ripartite secondo il criterio dell'art. 1124 (metà per mlm e metà per altezza piano), per cui se non esistono diverse convenzioni (vedi il RdC come suggerito da Adimecasa), tu che possiedi solamente il box (probabilmente e/o sicuramente al piano terra) in questa scala, devi contribuire solamente per la quota mlm (e non per l'altezza).
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere, se il box è interrato e servito da scale e ascensore le spese della metà (come previsto dall'art. 1124 cc) saranno considerate come un -1 (piano), in pratica come un 1° piano, ovvero per altezza (anche se verso il basso), mentre quella dei mlm rimane comunque.
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si in effetti mi sono informato dal Tecnico che ha predisposto le Tabelle millesimali e per il mio secondo box, che si trova al 2° interrato, le spese mi verranno addebitate in tenendo conto dei millesimi e dell'altezza inferiore al piano terra (-2 piani) come correttamente indicato da condovip.
Grazie mille a tutti per i Vs. pareri. :daccordo:
 

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