meow

Membro Ordinario
Buon giorno, il condominio in cui abito è composto da 3 scale per un totale di 16 proprietari.
Nella scala in cui abito (4 proprietari) risiede un condomino che è alla terza rata di spese condominiali (1 esercizio precedente - 1 esercizio in corso) che non paga.
L'amministratore ha già fatto decreto ingiuntivo ma pare senza esito positivo.
Volevo comprendere meglio come verranno ripartite in futuro le spese condominiali di questo proprietario, qualora come temo questa situazione non cambierà, attualmente l'assemblea non ha deliberato nessun fondo morosità.
Grazie
 

massandro6

Membro Junior
Proprietario Casa
Beh, ogni condòmino ha un bene, la casa di proprietà. Se il decreto ingiuntivo non ha effetti, non si può procedere al pignoramento, all'ipoteca? E' un quesito vero quello che pongo, non una domanda retorica. Io ritengo infatti ingiusto (e...diseducativo) che il debito sia trasferito sugli altri condòmini.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
La soluzione c'è, il copia e incolla;

Condomino moroso e ripartizione delle sue quote tra gli altri comproprietari: senza il consenso di tutti la decisione è nulla
di Avv. Alessandro Gallucci

In molte compagini condominiali è usuale imbattersi in una situazione di morosità di uno o più condomini. In queste situazioni, il fatto è notorio, divine estremamente difficile per l’amministratore garantire la normale erogazione dei servizi comuni. Ciò pur ipotizzando che tutti i conti siano in ordine e che il mandatario si sia mosso per il recupero del credito. I tempi della giustizia (ottenimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. più eventuale procedura esecutiva) sono di gran lunga più lunghi rispetto alle scadenza che i fornitori di servizi (soprattutto quelli industriali, es. luce, gas, ecc.) impongono alla propria controparte.

Che fare allora? Le soluzioni sono due ed in entrambi i casi necessitano del consenso degli interessati:

a) l’amministratore può effettuare delle anticipazioni per coprire le momentanee mancanze di cassa. Si tratta d’una prassi spesso ricorrente ma che non vede il mandatario obbligato a comportarsi in tal senso, in quanto non esistono norme che gli impongano di anticipare somme di denaro nell’interesse del condomino;

b) i condomini adempienti, nella prospettiva di evitare azioni giudiziali o peggio ancora il distacco di alcune utenze, possono decidere di anticipare le somme dovute dal condominio moroso, salvo poi ottenerne la restituzione al momento del pagamento (volontario o forzato) da parte di quest’ultimo.

Tale ultima ipotesi, che spesso avviene nella pratica, è da considerarsi lecita se tutti i condomini (escluso il moroso, ovviamente) decidono d’accollarsi quella parte di debito. La decisione presa a maggioranza dall’assemblea, invece, è da ritenersi imprescrittibilmente nullae come tale impugnabile da ogni condomino in qualunque momento. E’ questa la conclusione cui è giunto il Tribunale di Bari con la sentenza n. 1133 dello scorso 20 marzo. Nel caso di specie un condomino impugnava una deliberazione con la quale si decideva di dividere il debito di un moroso tra i restanti comproprietari. Il Tribunale barese, dichiarando quella delibera invalida, ha affermato che “ sul punto la giurisprudenza, ormai consolidata, ha statuito che, in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art.1123 c.c. e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece, nell'ipotesi di effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in executivis da parte del creditore del condominio , in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimeno del condomino moroso con la costituzione di un fondocassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva (Cass. sez 2 sent. n.13631 del 5 novembre 2001)” (Trib. Bari 20 marzo 2011 n. 1133).

In sostanza una cosa è la solidarietà che esiste solamente se tutti sono d’accordo, altra il rischio di vedere pignorati beni comuni. In quest’ultimo caso l’assemblea può intervenire decidendo di pagare quel debito. Ciò perché muta l’oggetto della deliberazione: non la somma dovuta dal condomino moroso in sé quanto piuttosto la salvaguardia dei beni comuni.
Fonte http://www.condominioweb.com/antici...ipartizione-delle-sue-quote.708#ixzz30G7bSHgY
www.condominioweb.com
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Invece no prima di pulire la cacca con la paletta ho ritentato ad aprire il link e adesso lo apre normalmente......MISTERO DELLA FEDE rendiamo grazie a Bill Gates
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
BIP mi è scappata una O............ e poi ho risposto cosa volete da me....... ve la prendete con me perchè sono è piccolo e nero è una ingiustizia però calimero.JPG

risposta
MISTERO DELLA FEDE.... rendiamo grazie a Bill Gates
 

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