MimmoP

Membro Attivo
Buon giorno, desidererei un chiarimento circa ka suddivisione delle quote condominiali relative all'ascensore.
Dunque, il riparto dovrebbe avvenire suddividendo le spese:
- per metà in ragione dei millesimi (ciò è chiarissimo);
- per metà, invece, in ragione dell'altezza.
Il mio quesito si riferisce proprio a questa seconda metà e cioè: subito dopo aver calcolato la quota d'altezza (1°piano, 2° piano, 3° piano ecc. ) la stessa viene divisa, a sua volta in rapporto alla quota millesimale dei singoli appartamenti del piano corrispondente o viene diviso in parti uguali? spero di essere stato sufficientemente chiaro e ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi una mano a chiarire tale enigma
cordiali saluti:daccordo:
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Non è facile darti una risposta in quanto non si evince come sia stata costruita la quota "altezza", ma sembrerebbe logico a sua volta adeguarla alla quota millesimi.
 

MimmoP

Membro Attivo
Ti ringrazio per cortese risposta ma mi continua a rimanere il dubbio. Infatti, indipendentemente da come viene calcolata la "quota altezza", l'art. 1124 del c.c. testualmente recita: - Manutenzione e ricostruzione delle scale - (ugualmente applicabile all'ascensore) Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
La mia domanda è:
La seconda metà, quella relativa all'altezza, è suddivisa in parti uguali per ogni singolo appartamento insistente sullo stesso piano o, anche in questo caso, la quota calcolata a sua volta suddivisa secondo le quote millesimali degli stessi appartamenti??
Ringrazio e invio cordiali saluti Mimmo
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Vediamo se riesco a darti un mio piccolo contributo: la prima distinzione da farsi per le scale, ascensore, impianto termico, ecc., sono spese di manutenzione ordinaria o straordinaria che in questo caso a mio avviso vengono ripartite solamente per millesimi di proprietà, quelle di gestione secondo il criterio da te citato.

Ti porto una trascrizione relativamente alle scale, penso che possa darti alcuni chiarimenti, le scale:
Le scale sono un elemento indefettibile di ogni condominio. Esse, infatti, sono quella parte della struttura che consente di mettere in comunicazione i vari piani di un edificio condominiale. Proprio per questa loro funzione sono inserite tra i beni di proprietà comune. Come detto per tutte le altri parti, si tratta di una presunzione legale che può trovare smentita negli atti d’acquisto o nel regolamento condominiale contrattuale. Il tema della proprietà delle scale ha creato contenzioso soprattutto in relazione ai quei condomini che abitano il piano terra ed hanno un ingresso autonomo. Pur non essendoci unanimità di vedute, si segnala che l’indirizzo giurisprudenziale più recente considera le scale bene di proprietà comune con riferimento anche a quei condomini che avendo un negozio, o un appartamento a pian terreno, hanno accesso diretto alla strada. Ciò perché "le scale, come i pianerottoli quali componenti essenziali di esse, elementi necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile per accedere al tetto o alla terrazza di copertura, anche al fine di provvedere alla loro conservazione, tali beni hanno natura di beni comuni ex art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari dei negozi con accesso dalla strada, essendo anch'essi interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei pianerottoli, perché interessati alla conservazione (e manutenzione) della copertura dell'edificio della quale anch'essi godono" (così Cass. n. 15444 del 2007). Alle scale sono equiparati i pianerottoli considerati di proprietà comune, quali prolungamento delle scale e comunque struttura ad esse funzionalmente collegata. Se un condominio è composto di più scale (es. il c.d. condominio parziale) la proprietà dei condomini sarà limitata alle scale di pertinenza.
Come sempre l'ultima parola al Guru.
 

MimmoP

Membro Attivo
Ringrazio tutti per le esaurienti risposte ma, forse, non ho la capacità di far colmprendere il problema. Vediamo se riesco a spigarmi meglio.
La mia domanda è la seguente: La quota di suddivisione delle spese ascensore (quella relativa all'altezza) è divisa in parti uguali tra gli appartamenti che insistono sulla stessa altezza o va divisa in rapporto alle quote condominiali? (Vds Art. 1124 del C.C.) Grazie :triste:
 

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