Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
gli inquilini hanno parlato con un'associazione consumatori, a loro parere è una manutenzione straordinaria e quindi compete tutta a me
e tu chiedi conferma alla UPPI cioè alla Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della tua provincia, che è una associazione riconosciuta ed individuata e non una generica associazione di consumatori.
U.P.P.I. Nazionale | UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
Comunque leggi qui
https://www.sunia.it/wp-content/uploads/2015/10/tabellaoneriaccessori_2014.pdf

Certo che state a discutere per 150 euro di intervento.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Intervento di Manutenzione Ordinaria
Secondo l'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti (piano del colore).

Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.

Sono considerati quali opere di manutenzione ordinaria, opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:


  • ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
  • pulitura delle facciate;
  • riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
  • ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;
  • riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
  • riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
  • rifacimento delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;


Sono considerati quali opere di manutenzione ordinaria, opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:

  • Riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, compreso l’eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti elettrosaldate e massetto in calcestruzzo; riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
  • riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.


Non rientrano nella manutenzione ordinaria la creazione di nuove finestre e nuovi vani di passaggio porte, porte finestre etc..

Intervento di Manutenzione Straordinaria.
Secondo l'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001, sono interventi di manutenzione straordinaria le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.

Rientrano quindi nella manutenzione straordinaria le opere di consolidamento statico (p.e. se un edificio sta crollando a causa di un elemento strutturale logorato o sottodimensionato bisogna sostituirlo o rinforzarlo, oppure sono opere di consolidamento statico anche le catene utilizzate per migliorare la resistenza dell'edificio al terremoto), il rifacimento integrale dei servizi igienici e degli impianti relativi (non è specificato, in realtà, se il rifacimento integrale di un bagno rientri in questa categoria o nella precedente) e la modifica integrale dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico, dell'impianto sanitario.

Non sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva dell'edificio e la relativa destinazione d'uso (p.e. la realizzazione di una veranda per coprire un terrazzo modifica la sagoma, la forma, il volume e cambia la destinazione d'uso del terrazzo da non abitativo ad abitativo e, pertanto, non è manutenzione straordinaria, ma ristrutturazione edilizia. La redistribuzione della casa mediante la demolizione di tramezzi e la modifica delle stanze non altera né la sagoma, né la forma, né il volume e neppure la destinazione d'uso, ed è, quindi, manutenzione straordinaria).

P.S.: Un elenco tassativo, non c'è.
 

robelele

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Proprietario Casa
buongiorno, in effetti una discussione non c'è... perché ad oggi sto solo cercando di capire e ho già detto loro che non si preoccupino rimborserò loro i soldi anticipati. Per loro non si discute la questione perché comunque si sono rivolti all'associazione... rinomata.. e la risposta ricevuta è la risposta definitiva. 150 euro volendo non sono niente, ma non è per i 150 euro di per sé e che per ogni tipo di lavoro hanno sempre dato per scontato che dovessi essere io a pagare. non mi sono mai tirata indietro per le spese che mi competono in modo chiaro, per il resto mi pesa che per non discutere ogni volta debba essere io a pagare, anche quando di fatto ti senti dire, qui su questo forum come altrove, che non è una spesa a mio carico!
grazie infinitamente a ciascuno di voi per le indicazioni e suggerimenti ricevuti
Buon fine settimana
roberta
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per loro non si discute la questione perché comunque si sono rivolti all'associazione... rinomata.. e la risposta ricevuta è la risposta definitiva.
bene e tu controbatti con quello che sostiene l'UPPI, il D.P.R. 380/2001 e l'accordo siglato tra Proprietari ed inquilini.
Il problema più grande è che molte persone danno al significato di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dei giudizi personali.
Quanto volte in questo forum si è discusso sulla attribuzione delle spese concernenti la riparazione di attrezzature che fanno parte integrante della fornitura di una appartamento ( ad es. la caldaia per il riscaldamento autonomo; ed in questo caso lo sciacquone della tazza del gabinetto) . La dirimente è sempre stata: se si cambia completamente l'attrezzatura, la spesa è a carico del Proprietario; se si riparano (ma anche si sostituiscono) parti di ricambio della medesima attrezzatura la spesa è a carico dell'inquilino.
Se si fosse bucato il contenitore dello sciacquone, siccome viene venduto completo di galleggiante avresti dovuto sostenere tu la spesa; perché nessun idraulico ti ricicla un vecchio galleggiante, che magari deve essere adattato al nuovo contenitore.
In questa ottica secondo me non può essere che la rinomata associazione di inquilini abbia sostenuto che la sostituzione del galleggiante di uno sciacquone sia a carico del proprietario di casa. come pure la sostituzione di una guarnizione e del flessibile che porta l'acqua nello sciacquone medesimo, perché sono interventi di manutenzione ordinaria.
Io ti consiglio di consultare l' UPPI; senz'altro ti chiederanno di iscriverti, ma considerando la tua ignoranza in materia, e considerando che questo è un inquilino tignoso, è bene che ti faccia assistere da una lobby alla quale inesorabilmente appartieni.
Prima di pagargli il lavoro mandagli una bella raccomandata r/r contenente il parere scritto dell' UPPI, il testo dell'accordo tra inquilini e proprietari immobiliari; quanto emerso in questo forum.
Scrivigli che da ora in poi si attenessero a quanto contenuto negli accordi, nelle leggi e nel c.c. . Anzi i documenti che gli inoltri adesso, con raccomandata con r.r. sono da considerare integrazioni al contratto di affitto previste dalla legge per dirimere in via extragiudiziale tutti i prossimi problemi che dovessero insorgere.
Al rinnovo del contratto inserirai il costo della iscrizione all' UPPI nel prezzo dell'affitto.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il consiglio di chiedere la risposta alla associazione dei proprietari, e metterla a confronto con quella della controparte, mi è piaciuta.

Nel caso specifico, devi valutare anche la situazione: se oltre ad essere un inquilino tignoso è altrettanto precisino nel rispettare le scadenze dei pagamenti, ed il canone concordato è economicamente adeguato, se non trovi un accordo, paga ma fai pesare che da parte tua hai fatto un atto di liberalità.

Se l'inquilino non "merita", ed è meglio perderlo che trovalro, mantieni il punto
 

robelele

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
grazie... lunedi andrò a l'UPPI di Pisa e sento cosa mi dicono. Gli inquilini hanno sempre pagato anche se spesso in ritardo di una decina di giorni come minimo per la difficoltà diffusa e che capisco, di non saper come fare ad arrivare alla fine del mese (lo capisco perché io ho un lavoro che mi da uno stipendio irrisorio, ho il mutuo sulla casa di cui vi sto parlando, le tasse su affitto, IMU... per cui comprendo), tuttavia finora non hanno mai saltato una mensilità. Il contratto è un 4+4 , 550 euro per una casa di 120 metri quadri con uliveto annesso. In questi anni gli interventi su umidità, manutenzione infissi esterni, secondo frigo (quello che c'era era troppo piccolo per loro... per cui ne hanno comprato un altro che ho pagato io perché sono stata stupida ma lasciamo perdere! - la casa l'ho data in affitto semiamobiliata-), furto con scasso, intervento sulla caldaia fuori dall'ordinario,etc... li ho pagati io perché mi competevano. come si tratta di tirare fuori soldi che vanno al di là dell'affitto per loro pago io.
vi ringrazio di nuovo per le dritte preziose
buona giornata a voi
Roberta
 

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