Buongiorno a tutti,
avrei un dubbio da chiarire in merito al titolo sopra.
siamo un condominio di 10 unità servite da 2 caldaie centralizzate mal funzionanti.
Dopo varie perizie tecniche è stato riscontrato che il mal funzionamento è dovuto all'installazione di 2 caldaie sottopotenziate e quindi da sostituire....
Dopo mille decisioni è stato finalmente deciso che sono da sostituire.
premetto che noi abbiamo la tabella millesimale dove ogni spesa delle parti comuni deve essere ripartita secondo i millesimi e non in parti uguali come dice anche l'art. della corte di cassazione 1420 dove cita proprio le spese per il rifacimento/sostituzione caldaie.
All'ultima assemblea un condomino (che si è voluto comprare la villa centrale e poi non pagare ciò che gli spetta) si è presentato all'assemblea facendo di tutto per far pagare in parti uguali queste spese di sostituzione caldaia e dicendo che come da codice civ. 1123 può impugnare il verbale d'assemblea e addirittura fermare l'inizio dei lavori facendo valere il suo presunto diritto di pagare in parti uguali perchè le caldaie erano già mal funzionanti prima dellìacquisto della casa....
Ora io mi chiedo: quanto può valere il motivo della rottura delle caldaie? può veramente bloccare i lavori nonostante l'art. 1420 corte di cassazione specifica chiaramente che le spese per rifacimento/sostutizione caldaie sono da ripartire in millesimi? che diritti ha questo condomino con l'art. 1123 c.c. visto che leggendolo non ci vedo nulla inerente a questa storia?
grazie in anticipo per il chiarimento e buona serata.
avrei un dubbio da chiarire in merito al titolo sopra.
siamo un condominio di 10 unità servite da 2 caldaie centralizzate mal funzionanti.
Dopo varie perizie tecniche è stato riscontrato che il mal funzionamento è dovuto all'installazione di 2 caldaie sottopotenziate e quindi da sostituire....
Dopo mille decisioni è stato finalmente deciso che sono da sostituire.
premetto che noi abbiamo la tabella millesimale dove ogni spesa delle parti comuni deve essere ripartita secondo i millesimi e non in parti uguali come dice anche l'art. della corte di cassazione 1420 dove cita proprio le spese per il rifacimento/sostituzione caldaie.
All'ultima assemblea un condomino (che si è voluto comprare la villa centrale e poi non pagare ciò che gli spetta) si è presentato all'assemblea facendo di tutto per far pagare in parti uguali queste spese di sostituzione caldaia e dicendo che come da codice civ. 1123 può impugnare il verbale d'assemblea e addirittura fermare l'inizio dei lavori facendo valere il suo presunto diritto di pagare in parti uguali perchè le caldaie erano già mal funzionanti prima dellìacquisto della casa....
Ora io mi chiedo: quanto può valere il motivo della rottura delle caldaie? può veramente bloccare i lavori nonostante l'art. 1420 corte di cassazione specifica chiaramente che le spese per rifacimento/sostutizione caldaie sono da ripartire in millesimi? che diritti ha questo condomino con l'art. 1123 c.c. visto che leggendolo non ci vedo nulla inerente a questa storia?
grazie in anticipo per il chiarimento e buona serata.