Siamo di nuovo a discutere, in assemblea, quanto e' lecito addebitare (costi per la pratica SCIA ex CPI) ai condomini non proprietari di box. Gli artt. 1117 e 1123 non chiariscono effettivamente questo punto abbastanza "spinoso". Se l'obbligo (della SCIA) sussiste in quanto esistono automezzi potenzialmente pericolosi per incendi e/o scoppi nell'area box(sup. a 300 mq); e' anche vero che se gli automezzi non esistessero ( e neppure i box) non saremmo tenuti e abbligati a tale normativa.
In altre occasioni e in altri siti/forum mi e' stato risposto che "Ai sensi dell'articolo 1123 del codice civile,2° e 3° comma, non sono tenuto a concorrere".
Difficile, comunque, spuntarla in assemblea visto la mancanza di "precedenti" o casi analoghi.
Un Vs parere ?
Grazie
In altre occasioni e in altri siti/forum mi e' stato risposto che "Ai sensi dell'articolo 1123 del codice civile,2° e 3° comma, non sono tenuto a concorrere".
Difficile, comunque, spuntarla in assemblea visto la mancanza di "precedenti" o casi analoghi.
Un Vs parere ?
Grazie