alberto biancardi

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Rifacendo il tetto si è provveduto alla pulizia dei sottotetti, parti condominiali ad uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti immediatamente sottostanti, da escrementi di piccioni, come vanno ripartite le spese fra i condomini?
 

Marco Costa

Membro dello Staff
sottotetti, parti condominiali ad uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti immediatamente sottostanti

permettimi di dissentire
per il rifacimento del tetto concordo nella ripartizione millesimale,
Invece per la pulizia dagli escrementi di piccione addebiterei ai proprietari dell'ultimo piano i cui sottotetti sono ad uso esclusivo, sia che l'uso esclusivo del sottetto pervenga solo per la semplice funzione di camera d'aria isolante sia che l'uso esclusivo sia citato negli atti di acquisto ed il sottotetto sia utilizzato come vano accessorio dell'alloggio,
Cambierebbe suddivisione se l'accesso avvenisse solo dalle scale comuni e fosse utilizzato da tutti i Condomini, anche solo per l'accesso al tetto o per il passaggio di cavi e posizionamento impianti (es.antenne)

salti Marco ...sono aperto a contestazioni :disappunto: :disappunto:

sentenza n. 4744 del 14 settembre 2005 del Consiglio Stato: "Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale".
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione diretta.con.il.vano.scale.comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio (sempre che i contratti di acquisto non.dispongano diversamente)..
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.
 

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