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Il nostro condominio è formato da 30 unità abitative ed ha una forma ad U.
E' stato proposto di installare un cappotto per ovviare a qualche problema di umidità, (non in tutti gli appartamenti interessati), solo sui due lati più corti, il corpo centrale ne verrebbe escluso.
Dopo il rivestimento isolante di provvederebbe al rifacimento totale delle facciate.
Come devono essere ripartite le spese?
I proprietari che non avranno il cappotto, oltre all'intonacatura che li riguarda, dovranno pagare il cappotto degli altri?
Grazie in anticipo per la risposta.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
I proprietari che non avranno il cappotto, oltre all'intonacatura che li riguarda, dovranno pagare il cappotto degli altri?

Si, perchè la facciata è indivisibile e parte comune a tutti, pertanto la spesa va ripartita fra tutti per millesimi di proprietà.

In tema di spese condominiali necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nella specie inerenti lavori aventi ad oggetto la rivestitura a cappotto dei muri perimetrali del fabbricato condominiale, ai sensi dell’art. 1123, comma 1, c.c. dette spese devono essere ripartire tra i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà, e non in proporzione all’uso che ciascun condomino può farne, ex art. 1123, comma 2, c.c., atteso che, i muri perimetrali dell’edificio non sono suscettibili di un uso diverso da parte dei condomini e considerato che, nella specie, lo stesso regolamento condominiale prevedeva espressamente che le spese per la conservazione e manutenzione fossero ripartite in base alla tabella millesimale.
Cass. civ. Sez. II, 23-11-2009, n. 24658

La Cass. civ., con sentenza n° 3753 del 15 aprile 1999 sez. II, ha stabilito che l'umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.; tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 cod. civ. il Condominio, che è tenuto, quale custode, a eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.
Quindi, se la necessità del cappotto è dovuta ad una problematica di questo tipo, la spesa va giustamente ripartita tra tutti partecipanti al condominio.
 

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