La parzialità del condominio presuppone un'attribuzione certa del manufatto solo ad alcuni dei condòmini. Qui mi sembra che ciò non ricorra:
- vi è unitarietà del corpo fabbrica
- i tetti coprono anche parte comuni (muri perimetrali edificio) e scaricano sullo stesso sistema pluviali
- la ripartizione sulls verticale la si trova applicata solo per i terrazzi a livello.
Al giudice la sentenza.
Saluti
Come detto interpretare una descrizione è sempre difficile.
Dal "resoconto" immagino un edificio composto si da un unico blocco ma che alla sommità presenta 2 diverse sezioni...separate da 2 terrazze (che fungono da lastrico/tetto per la sottostante parte centrale)...dotate ognuna di tetto distinto.
Che i muri perimetrali siano elemento comune a tutto il Condominio diventa insufficente per invocare la funzione di "salvaguardia di bene comune" rispetto al "servizio in misura diversa" indicato al 2° comma dell' Art. 1123:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
E' più che evidente che il tetto ha maggior funzione di copertura per i volumi interni piuttosto che la sezione di muro perimetrale...da qui la misura diversa.
Nel 3° comma si fa esplicito riferimento ai lastrici solari che fungono comunque da copertura all'intero fabbricato ma che possono essere separati e/o su piani distinti.
Vedi anche art. 1126