ristrutturare un tetto di un edificio
Nel condominio occorre distinguere l’insieme delle opere che formano il tetto e quelle che formano il sottotetto: solo le prime, infatti, essendo destinate alla funzione di copertura dell’edificio, rientrano tra le parti comuni e, quindi, devono porsi a carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123 codice civile “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione”. Se però le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dell’edificio, copre solo una parte del fabbricato o parti dello stesso in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.
Inoltre, ai sensi dell’art.1126 codice civile, quando il lastrico solare, che oltre a fungere da copertura del fabbricato, costituisce una superficie piana e praticabile, è di uso esclusivo di uno o alcuni dei condomini, su questi ultimi gravano nella misura di 1/3 le relative spese, mentre i restanti 2/3 sono a carico di tutti i condomini (compresi quelli che hanno l’uso esclusivo) che fruiscono della copertura comune in proporzione alle quote millesimali di proprietà.
I sottotetti, invece, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura si presumono di pertinenza dell’unità immobiliare sottostante e non di natura condominiale, sicché le relative spese restano a carico dei possessori esclusivi dei sottotetti.
scritto da Erminia Acri-Avvocato