reddish

Nuovo Iscritto
come ho spiegato in altri post, il condominio da me amministrato si sta difendendo in una causa civile contro terzi.

l'avvocato mi ha richiesto un anticipo per le sue spese.

le opere contese sono due servitù: una linea fognaria che riguarda solo ed esclusivamente alcuni condomini e il piede della fondamenta di un muro (che divide la proprietà condominiale da quella del terzo e quindi riguarda tutti).
su questo nessuno si é lamentato. tutti d'accordo.



da come ho letto (forum e codici) per la ripartizione mi sono attenuto alla tabella A (millesimi generali).

secondo l'avvocato e altri condomini, io mi devo attenere alla tabella A perchè:
1 - si parla di spese legali (non quelle del danno, quelle materiali);
2 - non posso scindere le spese legali in base all'ammontare delle richieste danni fatte dal terzo (per le fogne chiede 20mila euro, per il piede 15 mila);
3 - non é di mia competenza e semmai dovrebbe pronunciarsi il giudice e cmq dopo la sentenza.

ora, voi che siete più esperti, visto che ho ricevuto anche minacce di denunce penali perchè io avrei ripartito le spese in base a un mio capriccio per agevolare quelli che sono coinvolti sia per le fogne sia per il muro (sottoscritto incluso), vorrei ricevere da voi sia dei consigli sia come mi dovrei comportare per legge.

secondo l'avvocato del condominio nn riskio nulla nè civilmente nè penalmente ma vi giuro che questa cosa mi sta rompendo le scatole e stressando parecchio visto che per regolamento, dobbiamo fare a turno per amministrare il condominio e io nn ho la salute psichica per affrontare un eventuale processo penale anche se questo dovesse vedermi sicuramente vincente.

un grazie a tutti quelli che parteciperanno a questa discussione.

max
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Dal punto di vista penale, stai tranquillo perchè non hai commesso alcun reato.

I condòmini dissenzienti, in questo caso, hanno titolo per fare causa al condominio (non all' amministratore).

Più precisamente, la delibera che approva la ripartizione delle spese legali tra tutti i condòmini, mentre invece la causa, come riconosciuto in modo unanime, riguarda solo alcuni condòmini, è impugnabile entro trenta giorni.

Mi piacerebbe leggere la sentenza di una causa del genere, perchè, a mio giudizio, non è scontata come appare.
 

reddish

Nuovo Iscritto
e per quanto riguarda la ripartizione delle spese legali? in base a quello che ho scritto sopra? mi interessano i commenti. ne ho proprio bisogno.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La logica del condominio è soprattutto politica.
Il diritto interviene quando i condomini e l' amministratore non riescono a definire degli accordi condivisi.

Se tu, e tutti i condòmini, siete convinti che parte delle spese legali servano per risolvere le controversie che riguardano solo una parte dei condòmini, mi sembra una cosa buona ripartire le spese solo tra i condòmini che beneficiano del servizio di consulenza legale.
 

raflomb

Membro Assiduo
Come ha già affermato Azzaretto, non sussiste alcun fondamento di natura penale nel tuo operato.
Per quanto concerne le spese legali devi adottare 2 diversi criteri per dividere le spese, la tab. A, spese generali per quanto concerne il piede della fondamenta, e la tab. che disciplina le spese per la fognatura in quanto è circoscitta non a tutti i condomini, ma solo ad alcuni di essi.
E' sufficiente rifare i calcoli per sistemare il tutto. Non drammatizzare!
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Io ho avuto una causa simile. Avevo ricevuto un danno da una condotta discendente condominiale. Però era afferente ad una sola scala sulle tre del nostro condominio.
Poichè, a suo tempo l'amministratore (un vero incapace....) nicchiava nel rifondermi i danni ho dovuto intentare causa al condominio. In sede di Assemblea, i condomini, sobillati sa un altro "soggettino" mica male, decisero di resistere alla mia richiesta di danni. Un paio di condomini sosteneano (a ragione) che il solo soggetto a dovermi rifondere era la parte di condominio che mi aveva causato il danno. Ossia, la scala che era servita dalla colonna di scarico. Ed anche il regolamento condominiale sosteneva il principio della proprietà separata, come è giusto che sia.
A me, come è ovvio, non interessava "chi" mi avrebbe risarcito, se tutto il condominio o solo la scala interessata.
Ma poichè in sede di Assemblea TUTTO il condominio (salvo pochi dissenzienti) avevano deciso di resistere alla causa il Giudice condannò TUTTO il Condominio a rifondermi il danno patito. E poichè nessun Condomino aveva impugnato la delibera tutti furono condannati a risarcirmi. Con quale tabella? Ovviamente con la Tabella "A".
In conclusione, se avete deciso di andare in giudizio seguendo una linea Assembleare di tutto il Condominio, TUTTI vincerete o soccomberete. Ed i risarcimenti o le spese dovranno essere suddivise in base alla tabella A di proprietà generale. Se invece avete fatto presente che la causa del tubo di scarico riguarda solo una parte dei Condomini saranno loro a suddividersi oneri ed onori della causa anzidetta. Ma non mi sembra che abbiate agito così. O sbaglio?
 

reddish

Nuovo Iscritto
ecco come è andata a finire.

sette condomini presenti su 8.

oggetti della lite presso il tribunale: 2 (muro divisorio - di tutti; fogne - a servizio solo di 5 utenti).

abbiamo deciso di dividere le spese legali (in attesa che si pronunci il giudice) in due quote distinte e uguali:

- 50% ripartito tra tutti, secondo la tabella A (la classica);

- 50% ripartito tra i soli utenti che usufuiscono del servizio (tabella B).

per l'art. 1132: 6 condomini contro 1 hanno deciso che i dissociati alla lite devono pagare in toto le spese.
a detta dell'unico dissociato presente, per sua stessa ammissione, é giusto che tutti paghino le spese per il legale difensore ma non quelle per il ctu e quelle di giudizio (altri avvocati e tribunale).
 

raflomb

Membro Assiduo
per l'art. 1132: 6 condomini contro 1 hanno deciso che i dissociati alla lite devono pagare in toto le spese.
a detta dell'unico dissociato presente, per sua stessa ammissione, é giusto che tutti paghino le spese per il legale difensore ma non quelle per il ctu e quelle di giudizio (altri avvocati e tribunale).

Non è esatto in quanto: Il codice civile per questa specifica situazione, all’art. 1132, prevede che "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente".

In sostanza ogni condomino, singolarmente considerato, può dissociarsi da una lite sia essa attiva, sia essa passiva. In che modo? Colui il quale intenda far valere dissociarsi da una controversia deve fare notificare al condominio, in persona dell’amministratore, il proprio dissenso entro 30 giorni dalla data della delibera che decide sulla lite. In questo caso il dissenziente separa la propria responsabilità, da quella degli altri condomini in relazione all’esito della lite. Ciò significa che in caso di soccombenza del condominio egli dovrà essere tenuto esente dalla richiesta pagamento di qualsivoglia spesa riferibile alla lite. Il secondo comma dell’art. 1132 c.c. dice che il condomino dissenziente può rivalersi sugli altri condomini in quei casi in cui abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Si tratta, evidentemente, di una norma posta a tutela del condomino che si sia visto costretto a pagare in favore della controparte. C’è da chiedersi, visto il tenore di questa disposizione quale sia la valenza della comunicazione di dissenso rispetto alla lite. Stando al disposto normativo appena citato, sembrerebbe che la comunicazione di separazione di responsabilità abbia valore puramente interno. Vi è di più, nel caso di soccombenza giudiziaria del condominio, parrebbe esserci una sorta di responsabilità solidale in capo a tutti i condomini. Cosa che abbiamo visto è stata negata, almeno in linea generale, per le altre obbligazioni (Cass. SS.UU. n. 9148/08). Si impone una riflessione: i condomini potranno dissociarsi da tutte le liti oppure esiste un limite al’esercizio di questa facoltà? Il contenuto dell’art. 1132 c.c. non chiarisce questo aspetto. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha distinto quei casi in cui l’amministratore è obbligato per legge a dare comunicazione all’assemblea della vertenza giudiziaria da quei casi in cui, invece, può iniziare o resistere in giudizio senza avere l’obbligo di comunicazione. Infatti, dice il Supremo Collegio, "presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza d'una delibera dell'assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa" (Cass. 2259 del 1998). E’ chiaro, allora, che il condomino non può dissociarsi laddove la materia oggetto del contendere rientri ex lege in quelle di competenza all’amministratore (art. 1130 c.c.). Vediamo, infine che cosa succede nel caso in cui la lite, da cui il condomino si sia dissociato, abbia esito favorevole al condominio. In questi casi il dissenziente che ha tratto vantaggio dall’esito favorevole della controversia sarà tenuto a contribuire a quella parte che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. Questa circostanza ricorre nei casi in cui vi sia compensazione delle spese o esito negativo delle procedure esecutive. Sicuramente il condomino non dovrà contribuire in quei casi in cui sia stato il condominio a decidere di non proseguire nel recupero delle spese dalla controparte
 

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