Mauro1949

Nuovo Iscritto
Buongioro,:)
sono proprietario di un locale al piano terra in un'immobile di due piani.
Devo eseguire un intervento sui muri perimetrali per eliminare l'umidità risalente dalle fondamenta.
Vorrei un vostro parere su come ripartire i costi, sono tutti a mio carico o devono essere ripartiti anche con il proprietario del piano sovrastante visto che le fondamenta sono parte integrante dell'intero immobile?
Grazie.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il caso è curioso e controverso. 1) qualora tu volessi fare le opere di risanamento, devi raggiungere una decisione condivisa con l'altro proprietario e l'accordo della ripartizione economica. il tutto scritto su un verbalino di riunione. (immagino che non abbiate un condominio regolare essendo due soli proprietari.) Escludiamo che ci sia un regolamento di condominio che regolamenti il tuo caso.
Ci resta da considerare i pro e i contro:
A) le facciate e quindi la pittura della facciata è una incombenza comune. (PRO)
B) la proprietà dei muri all'altezza della tua unità, sono di norma tuoi, avendo acquistato anche i muri perimetrali dell'immobile almeno sino ad uno spessore di 50 cm. (CONTRO)
D) sicuramente le fondamenta sono comuni a tutto l'edificio. (PRO)
Ora non sono un tecnico ma il lavoro di risanamento interessa lo strato sottosuolo? lo strato al livello del tuo alloggio? In base a ciò potrai trovare la ripartizione della spesa, fermo restante che una dose di buona volontà ti premierà facendoti vivere, poi, in un locale sano e asciutto.
Adriano Giacomelli
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Devo eseguire un intervento sui muri perimetrali per eliminare l'umidità risalente dalle fondamenta
Muri maestri e fondamenta sono parti comuni ex art. 1117 punto 1 del codice civile per cui è indubbio che alla spesa debbano concorrere tutti i proprietari.
Il riparto và fatto in proporzione ai millesimi di proprietà: questi o si fanno fare da un tecnico della materia (geometra od omologo) che ovviamente è il metodo migliore , oppure empiricamente , se i valori in gioco sono relativamente bassi e se le parti concordano, in base ad una proporzione ricavata dai metri quadrati di ogni proprietà
Si applicano gli art. 1102 segg del codice civile ad art. 1116 : Volendo si puo' costituire un mini-condominio ex art.1117 segg .-Se non si trova accordo fra tuti i comunisti sul da farsi , occorre ricorrere alla Autorità Giudiziaria ( art.1105 ultimo comma)
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Giustamente Ennio Alessandro Rossi ha citato l'art 1117 Codice civile.

Per maggiore chiarezza, aggiungo che le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (art. 1123 Codice civile).
 

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