Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Salvo che un regolamento condominiale di origine contrattuale non disponga diversamente ovvero che un diverso criterio di riparto sia stato accettato inequivocabilmente dalla totalità dei condòmini per effetto di espressa pattuizione o di comportamento concludente

Opere interne di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria dell’autorimessa
Alla spesa partecipano solo i condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa, secondo i rispettivi millesimi di proprieta

Rifacimento della terrazza di uso esclusivo di un singolo condomino soprastante l’autorimessa (es.: terrazza a livello)
La spesa è: per 1/3 a carico del condomino proprietario della terrazza; per 2/3 a carico dei condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa, secondo i rispettivi millesimi di proprieta

Rifacimento dello spazio comune soprastante l’autorimessa (es.: cortile)
La spesa è: per metà a carico di tutti i condòmini; per metà a carico dei soli condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa, secondo i rispettivi millesimi di proprieta

Rifacimento del tetto dell’edificio che funge da copertura anche per l’autorimessa
Partecipano alla spesa tutti i condòmini secondo i rispettivi millesimi di proprieta

Rifacimento del tetto dell’edificio nel caso in cui l’autorimessa costituisca un corpo di fabbrica a sé stante
I condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa non partecipano alla spesa

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria della facciata dell’edificio nel caso in cui l’autorimessa sia parte integrante dello stesso
Partecipano alla spesa tutti i condòmini secondo i rispettivi millesimi di proprieta

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria della facciata dell’edificio nel caso in cui l’autorimessa costituisca un corpo di fabbrica a sé stante
I condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa non partecipano alla spesa

Spese per la manutenzione e la ricostruzione dell’ascensore e delle scale nel caso in cui l’autorimessa sia parte integrante dell’edificio
I condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa partecipano alla spesa: per metà secondo i millesimi di proprietà; per metà in ragione del piano

Spese per la manutenzione e la ricostruzione dell’ascensore e delle scale nel caso in cui l’autorimessa costituisca un corpo di fabbrica a sé stante
I condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa non partecipano alla spesa

Spese per i servizi di cui l’autorimessa non usufruisce (es.: riscaldamento, antenna centralizzata, pulizia delle scale che non sono poste al servizio dell’autorimessa ecc.)
I condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa non partecipano alla spesa
 

earlati

Membro Attivo
Quali valori millesimali considerare per la ripartizione delle spese

Con riferimento al punto riportato di seguito, inerente alla ripartizione delle spese in funzione dei millesimi di proprieta' vorrei chiedere se per millesimi di proprieta' si intende la proprieta' complessiva del condomini, ivi incluso l'eventuale appartamento posseduto, od il calcolo va limitato ai soli millesimi di proprieta' calcolati in base ai garages posseduti.

"Opere interne di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria dell’autorimessa
Alla spesa partecipano solo i condòmini proprietari dei posti auto siti nell’autorimessa, secondo i rispettivi millesimi di proprieta"
 

biasedibenga

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Premetto che il mio condominio ( con atto notarile) è costituito da 4 palazzine attigue, separate solo da un giunto di dilatazione. Ogni palazzina è formata da 6 appartamenti disposti su 3 piani con la gradinata di accesso comune. Quindi abbiamo la scala A, B, C, D. I box- auto, sono a livello-strada e il lastrico solare dei box, forma un terrazzo unico a livello del primo piano. Tale terrazzo, per una metà circa appartiene ai proprietari dei primi piani, il resto è condominiale e il tutto fa da copertura a detti box. Mentre il mio appartamento si trova nella palazzina A, il mio box si trova sotto il terrazzo della palazzina B. Le quote millesimali, a suo tempo, furono fatte sul totale della proprietà. Successivamente, con la sola delibera dell'assemblea dei condomini, per una migliore gestione (spese luce scale, pulizia, ecc.) le quattro palazzine hanno deciso di gestirsi autonomamente. Poiché c'erano infiltrazioni nei box della scala B, sono stati eseguiti i lavori di impermeabilizzazione ed io ho pagato tutto, con la mia quota mill. poiché il mio box era sotto il terrazzo della scala B. Ora quelli della scala A, hanno lo stesso problema e pretendono che io paghi un'altra volta i lavori del loro terrazzo, pur avendo già pagato per i lavori della palazzina B. In definitiva vorrebbero che io paghi due volte per un solo box. Vorrei conoscere cosa mi compete.
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi è piaciuto tantissimo lo specchietto per le opere di rifacimento e di ristrutturazione ordinarie e straordinarie delle autorimesse condominiali e le relative spese. Lo trovo molto utile, perchè è ben specificato e dettagliato, nei vari casi! Pertanto, ringrazio il Custode Guardiano per averla "donata" al Forum! Ed ora attendo, come Biasedibenga e come tutti,il tuo autorevole pensiero:applauso::applauso::applauso:da noi del Forum
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Rifacimento soletta di area di manovra di autorimessa a piano terra, con sottostante laboratorio per infiltrazione d'acqua, sostituzione guaina e rifacimento tappetino di manovra, può andar bene l'art. 1123 Codice civile
 

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