Il risarcimento del danno segue il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico (se di uso esclusivo) il resto (2/3) tra tutti quelli coperti da questo lastrico, ossia nel computo dei 2/3, va anche il proprietario sottostante.
Se invece il lastrico è comune, tutti i condomini devono la loro quota parte in millesimi di proprietà.
cc Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.