L'art. 1129 c.c. dispone che l'assemblea provveda alla nomina di un amministratore se i condomini sono più di quattro. La nomina, però, non è obbligatoria, o almeno non lo è fino a quando, anche un solo condomino, non la pretenda con ricorso al Tribunale; pertanto ben possono i condomini, di fatto, amministrare il condominio, collegialmente o a turno, senza investire formalmente una persona della funzione di amministratore. Occorre però aggiungere che la Cassazione, con sentenza n. 1791 del 12/2/1993, ha stabilito che l'amministratore può essere nominato anche tacitamente, ossia per il fatto che i condomini abbiano considerato una determinata persona amministratore a tutti gli effetti, ricorrendo a lei abitualmente in tale veste, per cui questo orientamento si riflette inevitabilmente sulle non poche ne lievi responsabilità che la legge ricollega a questo organo condominiale.
Nulla esclude, poi, che l'amministratore possa essere nominato anche se i condomini sono quattro o meno di quattro, l'importante essendo che la nomina avvenga con la prevista maggioranza. Non potrebbe, invece, il regolamento del condominio, ancorché approvato all'unanimità, prevedere che l'amministratore non debba essere nominato anche se i condomini sono più di quattro, perché si porrebbe in contrasto con una norma inderogabile e sarebbe di conseguenza impugnabile. E neppure potrebbe, il regolamento approvato all'unanimità, riservare la funzione di amministratore alla persona in esso indicata, trattandosi anche in questo caso di porsi in contrasto con la norma, anch'essa inderogabile, che riserva la nomina dell'amministratore all'assemblea.
Il successivo art. 1136 prevede che la nomina dell'amministratore avvenga sempre (quindi anche in seconda convocazione) con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio (ossia almeno 500/1.000); i giudici, però (Cass. 9/2/1980, n. 901), hanno ritenuto valida la nomina effettuata in seconda convocazione con un numero di voti corrispondenti a più di un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di più della metà del valore dell'edificio; così come hanno considerato valido il voto favorevole alla propria nomina, espresso dall'amministratore uscente e delegato da altri condomini a partecipare all'assemblea, non ravvisando nella circostanza un conflitto d'interessi che si sarebbe invece avuto qualora l'amministratore avesse votato a titolo personale in quanto condomino (Cass. 14/12/1997, n. 11254). Se l'assemblea non provvede alla nomina dell'amministratore, o sorgono contrasti in merito, ciascun condomino può rivolgersi al Tribunale affinché provveda alla nomina, assumendosene però le spese legali. E a proposito di spese, l'amministratore nominato dal Tribunale ha diritto a un compenso, anche se il regolamento di condominio prevede che l'incarico sia gratuito, magari perché svolto a turno dai condomini; e siccome trattasi generalmente di un professionista (per es. geometra, avvocato), si applicano voci ed importi della rispettiva tariffa professionale, i cui oneri ricadono suoi condomini in proporzione ai millesimi di proprietà: consigliabile, pertanto, accordarsi sulla nomina diretta dell'amministratore, a costo di dar vita a una seduta-fiume dell'assemblea.
I condomini non possono invece chiedere al Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario affinché risolva i contrasti, sorti fra gli stessi, in ordine ai rispettivi diritti sulle cose comuni, poiché la nomina dell'amministratore giudiziario è giustificata soltanto dal dissidio sull'amministrazione delle cose comuni; in tal caso, quindi, si dovrà intraprendere una causa vera e propria. La nomina di un amministratore giudiziario non può essere chiesta dall'amministratore, anche se dimissionario, poiché questa facoltà spetta solo ai condomini (Trib. Torino, 29/11/2000).
Può accadere che le norme che disciplinano la nomina dell'amministratore siano contenute in regolamento cosiddetto contrattuale: in un regolamento, cioè, così chiamato perché approvato o accettato da tutti i condomini e non approvato dall'assemblea a semplice maggioranza, indicato, questo, come regolamento assembleare; ciò non toglie che queste disposizioni possano essere modificate a maggioranza dall'assemblea, trattandosi di norme aventi natura strettamente regolamentare e non contrattuale, in quanto rivolte a disciplinare l'organizzazione e la gestione della cosa comune, senza incidere sui diritti individuali dei singoli condomini (Cass. 12/1/1978, n. 124).
Ok capito!!!!!!!
Buona fortuna.