perlan

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dopo aver letto le discussioni relative alla rinuncia della eredità mi sono posto questo dubbio :

se in vita i genitori effettuano una donazione di immobili ai figli, ivi comprese anche le suppellettili e robe varie ( magari riservandosene l'usufrutto), alla loro morte i figli , cancellando l'usufrutto e venendo in possesso delle proprietà, potrebbero rinunciare a ciò che è ancora di proprietà dei loro genitori, perchè non producono reddito ma solo perdite o perchè ci sono insolvenze varie? Gli eventuali creditori potrebbero considerarli comunque eredi e quindi pretendere pagamenti o pignorare ciò che fu loro dato in donazione?
Grazie per gli eventuali chiarimenti .
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La rinuncia si fa in riferimento all'eredità non alle donazioni ricevute "in vita". Poi la cancellazione dell'usufrutto è semplicemente una formalità, perché cessa con il loro decesso e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà è una pratica da svolgere all'Agenzia delle Entrate per aggiornare l'intestazione catastale. Se i creditori hanno messo in mora il debitore prima che stipulasse la donazione possono avanzare diritti.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Se i creditori hanno messo in mora il debitore prima che stipulasse la donazione possono avanzare diritti.
I creditori possono avanzare diritti anche se la donazione è avvenuta prima della messa in mora del genitore, quando quest'ultimo conscio della impossibilità di far fronte ai propri impegni decide di fare delle donazioni ai futuri eredi. Queste operazioni sono sospette specialmente se avvengono in prossimità, ma in anticipo rispetto alla messa in mora ufficiale. L'intento di far sparire, nascondere. il patrimonio prima che venga aggredito dai creditori è abbastanza palese. Se la donazione, o le donazioni, risalisse per esempio a 20 anni prima il nesso con la messa in mora sarebbe improbabile e comunque difficile da provare.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se i creditori hanno messo in mora il debitore prima che stipulasse la donazione possono avanzare diritti.
Non c'entra la messa in mora. Ma se il debitore fosse consapevole del pregiudizio che, con la donazione, avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori. Oppure, nel caso che la donazione fosse anteriore al sorgere del credito, se l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
In ogni caso, l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data in cui l'atto di donazione è trascritto.
 

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