A questo punto confermo che l'usufruttuario non può rinunciare all'usufrutto perché vincolato dal debito con Equitalia.
Confermi un'affermazione errata.
L'usufruttuario può ben rinunciare al suo diritto, ma, come avevo già scritto, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto, ex art. 2814, primo comma c.c.
 

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