MARIELLA4935

Membro Attivo
Conduttore
se una persona rinuncia all ' eredita e l altro beneficiario invece accetta il rinunciante puo revocare la rinuncia ?? il mio avvocato dice di si ,,,,,,,,,,ma io ho letto alcuni articoli in cui dice se una persona rinuncia all eredita e nessun altro si e fatto avanti allora si puoi revocarla ,, ma se un altro in linea ascendente ha preso il tuo posto non puoi più revocare la rinuncia ,,,,,,,,mi aiutate a capire ^^^^^^???
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La rinuncia all’eredità, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile. Ma a condizione che il diritto di accettare non si sia ancora estinto (10 anni dall'apertura della successione) e che l’eredità non sia già stata acquistata da altri chiamati (*).
(*) da altri chiamati, non solamente da quelli "in linea ascendente".
Art. 525 c.c.:
"Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità".
 

MARIELLA4935

Membro Attivo
Conduttore
e dunque nel mio caso dato che io ho accetttato con il beneficio dell inventario , l altro erede che era stato nominato ma ha rinunciato non puo più accettare ?? giusto ?????????????
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Chi ha rinunciato era senza figli? se ci sono figli devono rinciare anche loro; e se i figli hanno figli a loro volta devono rinciare anche questi, anche se minori.
E' finito l'inventario? Quindi tu hai accettato?
 

MARIELLA4935

Membro Attivo
Conduttore
la fidanzata non era sposata, non ha figli ........io ho finito l inventario e sto facndo la successione .........dunque confermi che e come dico io ???????? ah l erede sarebbe la legittima di mia figlia minorenne.. cioe e morto il mio ex marito di cui c e una figlia minore dunque io come tutrice mia figlia ha accettato con beneficio di inventario .
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Non si capisce nulla.
Certamente non vogliamo sapere i nomi, ma non si può esporre in questo modo una problematica successoria!
L'unica cosa certa è+ che qualcuno sia morto... Bisogna dire se ha lasciato testamento oppure no, è necessario chiarire se era sposato, se aveva figli, se la persona che rinuncia ha a sua volta discendenti....
 

MARIELLA4935

Membro Attivo
Conduttore
uomo divorziato muore .lascia testamento : 50% alla figlia minore 50 % fidanzata .
minore accetta con beneficio di inventario ,, fidanzata libera di stato senza figli rinuncia ..

Non si capisce nulla.
Certamente non vogliamo sapere i nomi, ma non si può esporre in questo modo una problematica successoria!
L'unica cosa certa è+ che qualcuno sia morto... Bisogna dire se ha lasciato testamento oppure no, è necessario chiarire se era sposato, se aveva figli, se la persona che rinuncia ha a sua volta discendenti....
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Se uno dei due chiamati all'eredità con testamento rinuncia (la rinuncia deve essere fatta con particolari formalità), ai sensi dell'art. 523 cc la parte del rinunziante si accresce a quella del coerede, a meno che:
1) nel testamento non fosse disposto diversamente (ma mi sembra che non sia il tuo caso);
2) il rinunciante non abbia figli (ma non è il tuo caso perché hai detto che la fidanzata non aveva figli).
Quindi a seguito della rinuncia tu diventi unica erede e per l'intero.
Vero è che la fidanzata potrebbe revocare la rinuncia, ma l'art. 525 cc prescrive che la revoca possa intervenire soltanto sino a che uno degli altri chiamati (cioè tu) non abbia a sua volta accettato l'eredità.
Adesso, bisognerebbe capire se tu hai effettivamente accettato con beneficio di inventario (cioè se hai reso espressa dichiarazione ed adesso stai curando la formazione dell'inventario), oppure se stai redigendo l'inventario in quanto chiamata che si trova nel possesso dei beni ereditari (la tua qualità di figlia minore ed il termine di 3 mesi da te richiamato, mi fa pensare che questa sia la tua situazione).
La differenza è importante, perché soltanto nel primo caso tu hai già accettato l'eredità e la fidanzata non può più revocare la propria rinuncia.
Nel secondo caso, invece, al termine dell'inventario dovrai decidere se accettare oppure no (art. 485 ultimo comma cc) rendendo la relativa dichiarazione e quindi la fidanzata può ancora revocare la propria rinuncia.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto