filippoFE

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Buon giorno, volevo una delucidazione in quanto possibile. Dovendo fare la successione per la morte di mio padre; il problema è la casa, in cui vive ancora mia madre: premetto ho una sorella con una figlia minorenne:
per poter usufruire dei benefici di prima casa in futuro mi conviene rinunciare all'eredità o procedere alla successione e un domani vendere la mia quota di abitazione?
se rinuncia anche mia sorella, mia nipote minorenne diviene erede?
cosa mi costa la rinuncia dal notaio?(considerato che sono decorsi i tre mesi per poterla fare in tribunale)
 

Jrogin

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Non vedo il motivo per cui dovresti rinunciare all'eredità.
Anche se accetti l'eredità e ti spetta una "quota" dell'appartamento in oggetto, e successivamente desideri acquistare una civile abitazione, anche nello stesso comune, avrai ugualmente diritto ad usufruire delle agevolazioni prima casa.
I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di
abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento
ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere
dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla
entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza
nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta
sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Per cui se i punti che ti ho evidenziato non sussistono continueresti ada avere i requisiti.
 

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