Luisigno

Membro Attivo
Salve a tutti, se qualcuno può dare risposta a questo mio semplice quesito ve ne sarei grato.
Il caso è il seguente: mio cognato è appena deceduto e lascia la moglie. Non hanno figli. Ho appreso dal codice civile e da vari siti specializzati che in mancanza di figli gli eredi, oltre la moglie, sono i genitori ed i fratelli. Per cui in questo caso è vivente soltanto la mamma e poi ci sono due sorelle. Ora la mamma e le sorelle vogliono rinunciare all'eredità lasciando come unica erede la moglie. Fin qui non ci sono problemi perchè ho già fissato l'appuntamento presso il Tribunale competente. Quello che non so è se i figli delle sorelle, tutti maggiorenni, devono o meno partecipare alla rinuncia. Ritengo che un soggetto che non ha diritto ad una cosa (l'eredità) non debba rinunciarvi, ma qualcuno mi ha detto di si.
Cosa potete dirmi in merito ?
Grazie
 
U

User_29045

Ospite
I figli delle sorelle devono partecipare alla rinuncia solo se le rispettive sorelle sono decedute, in quanto tali figli subentrano per rappresentazione. Poiché le sorelle sono ancora vive e vegete, è sufficiente la loro rinuncia.

Devo correggermi, ho trovato su Google che la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in TUTTI I CASI in cui questi non può (in quanto premorto) o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Quindi la risposta è SI', anche i figli delle sorelle devono rinunciare all'eredità, dopo che le sorelle hanno rinunciato all'eredità.

FONTE: Rappresentazione e termine per accettare l'eredità

Copio & incollo testualmente:


Eredità - Rappresentazione e termine per accettare l'eredità





Mio nonno, morto intorno al 1974, aveva dei beni immobili che alla sua morte, sono passati alla moglie e alle due figlie sopravissute. La nonna e' deceduta alcuni anni in seguito alla morte del marito.
Mio padre (morto nel 1963) non e' stato calcolato nella suddivisione dei beni. Sarebbe ora troppo tardi chiedere parte di quella eredita'del nonno? Una sua figlia (ancora vivente) non ha famiglia, l'altra ha marito e due figli (al tempo della morte di mio nonno era sposata con un figlio). Mio padre aveva moglie e due figlie.
Grazie per qualsiasi chiarimento puo' fornirmi.
Sinceramente,


RISPOSTA


Vorrei premettere che la quota ereditaria spettante a tuo padre, premorto al nonno, doveva essere ereditata dai suoi discendenti diretti, per rappresentazione, ai sensi dell'articolo 467, I comma, del codice civile.

Art. 467 del codice civile. Nozione.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (in quanto premorto) o non vuole accettare l'eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Vorrei fare tuttavia un'altra doverosa premessa. Il diritto di accettare l'eredità e quindi di agire giudizialmente per far valere i propri diritti ereditari, si prescrive in dieci anni.
Trascorsi dieci anni dalla morte del “de cuius”, i chiamati all'eredità perdono il diritto di accettarla, oltre che la facoltà di agire giudizialmente dinanzi al tribunale civile.

Art. 480 del codice civile. Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Tanto premesso, sicuramente non avete più facoltà di agire in giudizio per chiedere le quote ereditarie relative alla successione del nonno, deceduto nel 1974. Nella mail non è indicata la data del decesso della nonna, tuttavia laddove fossero passati oltre dieci anni dalla morte della stessa, non sarebbe nemmeno possibile agire in giudizio per far valere i diritti ereditari relativi alla successione della nonna.
 
U

User_29045

Ospite
Prego, anzi scusami se la 1^ risposta che ho dato è errata: non sono un legale, ma solo uno a cui piacerebbe esserlo ;) Tra le due cose c'è un codice civile di mezzo ;)
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Non basta un codice civile per fare un legale se si riferisce ad un avvocato... apprezzo la sua autocorrezione e l'umiltà, merce rara su questo forum colmo di legali nati dopo aver comprato un codice civile o solo per averne letto un articolo sul web.
Ciò detto nel caso potrebbe operare la rappresentazione come in precedenza descritto richiamando il codice civile all'art. 467.
 

areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve
apprezzo la professionalità e la competenza negli interventi per cui desidererei una risposta chiara in merito ad un testamento di un familiare vedovo senza figli defunto a 80 anni. E' stato pubblicato un testamento redatto presso un notaio in cui si nominava erede universale un nipote figlio di un fratello e si legavano alcuni immobili ad altri nipoti. Qualche giorno fa, dopo quattro mesi dalla dipartita, è stato rinvenuto un foglio su cui lo stesso ha redatto un tipo di testamento olografo inserendo i suoi dati anagrafici, il luogo e la data (due mesi dopo quello notarile) e con la firma finale nel quale dice solo: nomino erede universale mio nipote (lo stesso del testamento) senza legati o altro. La domanda è questa: quale dei due ha valore? Gli altri nipoti possono essere esclusi dalla successione. Grazie per la disponibilità
 

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