IL contratto inizia così:
‘Contratto di locazione di natura transitoria per studenti non residenti (ai sensi e per gli effetti dell'art 5, 2 C.L. 431-1998 e D.LGS. 196-2003 per la protezione dei dati personali). La locazione rispetta i requisiti richiesti e previsti dall'accordo depositato presso il Comune di Roma il 29/04/2004 al Prot. 1331.‘
In seguito contiene la seguente frase:
“La locazione avrà durata di 12 mesi a partire dal 26/10/2016 con scadenza al 25/10/2017 e cessa senza bisogno di alcuna disdetta.”
Non so chi abbia redatto questo contratto che andrebbe interamente esaminato per verificare la rispondenza del contenuto normativo ai requisiti di legge. Per le locazioni per gli studenti universitari è previsto un particolare schema di contratto predisposto dal ministero il 30 dicembre 2002. Esso contiene clausole inderogabili. Una di queste è la clausola relativa alla durata del contratto. La durata del contratto, compresa anche la durata del rinnovo, sia pure eventuale, è fissata dal ministero. Le parti non possono modificare l’assetto della durata di legge, per cui la clausola inserita è affetta da nullità e la durata deve essere adeguata a quella legislativamente prevista. Il rinnovo della locazione toccherà anche le garanzie: fiscalmente le garanzie personali prestate da più soggetti andranno nuovamente tassate dando luogo però all’applicazione di una sola imposta che colpisce il contratto, non i soggetti.