Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
La norma che ha previsto tali tipi di contratti non è "perspicua".
E infatti la giurisprudenza non è costante nello stabilire il periodo di rinnovo (ulteriore proroga) dopo il quinto anno.
Dato che il "contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”, sembra preferibile la tesi per cui debba essere rinnovato, beninteso a uguale canone, ma per la durata pari a quella originariamente pattuita, e cioè non inferiore ai tre anni.