busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nell'assemblea ordinaria, con una presenza di 410 millesimi, non si è deciso (e nemmeno discusso) la conferma o la nomina dell'amministratore e dei consiglieri.
Non è sufficiente un terzo dei millesimi?
 
J

JERRY48

Ospite
Amministratore: nomina, riconferma e revoca
  1. prima convocazione: con maggioranza intervenuti e 500 mm
  2. seconda convocazione: con maggioranza intervenuti e 1/3 cond. e 500 mm.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
lla seconda convocazione
Amministratore: nomina, riconferma e revoca
  1. prima convocazione: con maggioranza intervenuti e 500 mm
  2. seconda convocazione: con maggioranza intervenuti e 1/3 cond. e 500 mm.
Quindi le condizioni per la validità della seconda convocazione:
- maggioranza intervenuti, 500 mm, inoltre 1/3 cond.
sono più pesanti di quelle della prima
- maggioranza intervenuti, 500 mm
?
Mah!
 
J

JERRY48

Ospite
Prima dell’entrata in vigore della riforma erano queste le tre parole che riguardavano le sorti del rapporto tra amministratore e condominio.

Sulla nomina e la revoca non sorgeva alcun dubbio: per deliberarle era sempre necessario il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentassero almeno la metà del valore dell’edificio.v Differente il discorso per la conferma.

Secondo la giurisprudenza di merito “la conferma dell’amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell’art. 1136 c.c.” (così Trib. Roma 15 maggio 2009 n. 10701).

Per provvedere alla nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. I numeri ci dicono che la situazione non era questa. Per la conferma, se si accetta per buona la tesi della differenza rispetto alla nomina, è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio. Ciò, però, non vuol dire che se il resto dei condomini vota diversamente (in questo caso per un nuovo amministratore), quell’indicazione non deve essere considerata.

Ed allora?

Questo è un classico caso di “pareggio”: non si è formata nessuna maggioranza valida per provvedere alla nomina, alla conferma o alla revoca dell’amministratore. Conseguenze: l’amministratore in carica prosegue la sua attività in prorogatio (il nuovo art. 1129 c.c. codifica questa particolare disciplina) fino alla nuova assemblea o comunque fino alla nomina di un amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria; ciascun condomino, infatti, in una situazione del genere, se la nomina dell’amministratore è obbligatoria potrebbe ricorrere al Tribunale competente (quello del circondario in cui è ubicato l’immobile).

CondominioWeb.com

Condominio Web
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1575.ashx

Condominio di 15 condòmini.
Di solito la prima convocazione viene indetta per le ore 23,30 e nessuno partecipa.
Alla seconda convocazione basta che votino 5 condòmini con delega di non più di 1/5 dei condòmini, quindi ciascuno con 3 deleghe e il gioco è fatto.
 
Ultima modifica di un moderatore:
J

JERRY48

Ospite

Secondo la mia interpretazione.


Perché ciò?

Ai sensi del I comma dell'art.1136 cod.civ. l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza (non più i due terzi, come disposto prima della novella del 2012) dei partecipanti al condominio.
E' questo dunque il quorumcostitutivo che riguarda la prima convocazione.
Il II comma della norma in esame, per quanto attiene invece al quorumdeliberativo sempre in prima convocazione, prescrive che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentila maggioranza degli intervenuti 1136 cod.civ.?
La risposta è contenuta nel III comma: se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
In altri termini, in seconda convocazione, il quorumcostitutivo è dato dalla contemporanea verifica della presenza:
a) di almeno un terzo dei condomini,
b) almeno un terzo del valore dell'edificio;
il quorumdeliberativo invece consta della mera maggioranza degli intervenuti, comunque rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio.
 

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