Prima dell’entrata in vigore della riforma erano queste le tre parole che riguardavano le sorti del rapporto tra amministratore e condominio.
Sulla nomina e la revoca non sorgeva alcun dubbio: per deliberarle era sempre necessario il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentassero almeno la metà del valore dell’edificio.v Differente il discorso per la conferma.
Secondo la giurisprudenza di merito “la conferma dell’amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell’art. 1136 c.c.” (così Trib. Roma 15 maggio 2009 n. 10701).
Per provvedere alla nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. I numeri ci dicono che la situazione non era questa. Per la conferma, se si accetta per buona la tesi della differenza rispetto alla nomina, è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio. Ciò, però, non vuol dire che se il resto dei condomini vota diversamente (in questo caso per un nuovo amministratore), quell’indicazione non deve essere considerata.
Ed allora?
Questo è un classico caso di “pareggio”: non si è formata nessuna maggioranza valida per provvedere alla nomina, alla conferma o alla revoca dell’amministratore. Conseguenze: l’amministratore in carica prosegue la sua attività in prorogatio (il nuovo art. 1129 c.c. codifica questa particolare disciplina) fino alla nuova assemblea o comunque fino alla nomina di un amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria; ciascun condomino, infatti, in una situazione del genere, se la nomina dell’amministratore è obbligatoria potrebbe ricorrere al Tribunale competente (quello del circondario in cui è ubicato l’immobile).
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Condominio di 15 condòmini.
Di solito la prima convocazione viene indetta per le ore 23,30 e nessuno partecipa.
Alla seconda convocazione basta che votino 5 condòmini con delega di non più di 1/5 dei condòmini, quindi ciascuno con 3 deleghe e il gioco è fatto.