DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo.
Vigente al: 10-2-2015
TITOLO IV
EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA;
OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'.
Art. 22.
Solidarieta'.
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle
eventuali ((sanzioni amministrative)):
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o
negoziano atti, documenti o registri non in regola con le
disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano
ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto,
documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza
prima farlo munire del bollo prescritto.
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro,
non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla
formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi
responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro
quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio
del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della
sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei
confronti del trasgressore.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)).
TITOLO V
SANZIONI
Art. 24.
((Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti).
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e'
punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.))
Art. 25.
((Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o
infedele dichiarazione di conguaglio).
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo
dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo,
ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento
dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della
legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali
sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte
l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal
quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.))