condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Io mi rifacevo al discorso effettuato dall'Avv. Gallucci, ed hai voglia, che io devo pagare subito, prima si dovrà arrivare al pignoramento, e poi si vedrà se ci sarà da pagare, fatto salvo che l'acquirente dovrà l'anno in corso e l'anno precedente all'acquisto (anche se all'asta)
In pratica la solidarietà passiva (tutto e subito) non esiste più. Questo era il fine del mio intervento.
In pratica i creditori dovranno aggredire per primo il moroso e non chi ha pagato regolarmente le quote.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Che non implica che la solidarietà passiva non esiste.
Se l'amministratore agisce per tempo come previsto dal nuovo ordinamento (max 180 giorni dalla chiusura della gestione, ed anche prima, ne ha tutte le facoltà) la solidarietà passiva in pratica non esisterà più :)
 
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ACTARUS

Membro Attivo
Grazie degli interessanti pareri, ma rimane per me la perplessità sui soldi mancanti dal mancato pagamento dell'inquilino moroso (che ora vive all'estero e quindi la situazione legale é complicata e lunga). Di sicuro l'amministratore non ce li mette di tasca sua e quindi sono sempre gli altri condomini a doverli mettere, sia chiamando l'importo "fondo morosità" che con una rata maggiorata di spese condominiali.
Grazie per la pazienza e buona Pasqua.
Actarus
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In realtà è necessario fare delle precisazioni, che potrebbero portare ad essere responsabile proprio l'amministratore se non prova che ha adottato tutte le necessarie procedure, questo è il caso contrario, ma fa riflettere;

Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 20100 del 2 Settembre 2013.Compito della sezione sesta della Corte di Cassazione, a seguito della riforma del 2009, è quella di "filtrare" i ricorsi per determinare quali, già ad un primo esame, siano da decidere come inammissibili, manifestamente fondati o infondati. A seguito di tale esame la sezione ha due possibilità: se negativo, permettere che il ricorso venga assegnato ad altra sezione semplice; se positivo, al contrario, emetterà ordinanza per uno dei motivi sopra riportati, motivando la sua decisione, non senza aver enunciato, ove necessario, il principio di diritto. Ciò che è accaduto nel caso di specie.
Nonostante la decisione di rigetto, la Suprema Corte si sofferma sull'esame dei doveri di buona gestione a carico dell'amministratore di condominio. In particolare, lo stesso veniva accusato dai condomini di mala gestio a causa di mancata riscossione di oneri condominiali posti a carico di altri condomini morosi.
In realtà, in fase di merito, lo stesso aveva dimostrato come fossero stati effettivamente notificati i rispettivi atti di precetto; l'avvio o meno di successiva fase di esecuzione forzata rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'amministratore. Confermando tale orientamento la Corte statuisce che "la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi da parte dell'amministratore, se è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto, non integra contestazione: ove l'amministratore non ha intrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé un fatto di "mala gestio".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14213.asp

Per cui se l'amministratore agisce per tempo scongiurerà sin dall'inizio una eventuale solidarietà passiva e non si renderà "complice" del moroso.

Il mio consiglio personale è quello di visionare per bene il resoconto prima di approvarlo, e stare molto attenti che non ci siano dei morosi, e specialmente quelli abituali, che sono i più pericolosi, chiedere subito all'amministratore di agire e stare col fiato sul collo a questo, quindi con frequenti controlli dello stato dei pagamenti.
 
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Nautilus

Membro Attivo
Proprietario Casa
C'è una causa legale in corso, quindi l'amministratore ha compiuto gli atti necessari. Nel frattempo è necessario che per la sopravvivenza del condominio (utenze, pulizia etc) gli altri condomini anticipino il denaro necessario.
Se Condobip ha soluzioni diverse ci illumini.
 

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