rinaldo

Nuovo Iscritto
può un condomine rifiutarsi di partecipare alle spese relative al rifacimento balconi e facciate in seguito ad ordinanaza comunale ? i distacchi di intonaco e parti murarie si sono verificati al piano di proprietà del condomine che si rifiuta di partecipare perchè non in possesso di liquidità finanaziara. i lavori sono stati approvati dall'assemblea. Grazie rinaldo
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per il balcone se aggettante l'assemblea non può deliberare, invece per la facciata si, comunque se c'è l'ordinanza del sindaco, non può esimersi dal contribuire per le parti comuni e quelle private (balcone).
Per cui direi che per la facciata l'amministratore potrebbe (direi deve) provvedere con dei solleciti e se non paga provvedere con il Decreto Ingiuntivo, per le parti private (balcone) sarà responsabile anche penalmente se succede qualche infortunio o incidente.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Concordo con condobip e ti aggiungo che ogni proprietario di un bene è responsabile dei danni che questo bene può causare a terzi, sia civilmente che penalmente.
L''ordinanza comunale mi pare che debba dire anche questo, oltre al fatto di intimarvi un termine entro il quale se non provvedete, provvede lo stesso comune con carico delle spese ai legittimi proprietari.
Ciao salves
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vedasi sentenza cassazione 30.07.2004 n° 14576 e n° 1784 del 2007 - 21199 del 2005
Secondo la sentenza di Cassazione 03.08.1990 n° 7831, Sez. II, la spesa dei frontalini dei balconi non può essere ripartita tra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da un'ordinanza comunale per ragioni di urgenza.
Inoltre la Cassazione, con sentenza n° 1361 del 18.03.1989, ha ritenuto che le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello e delle balconate di proprietà esclusiva, afferendo ad elementi che costituiscono parte integrante della facciata - oggetto di proprietà comune - e che si inquadrano nell'aspetto estetico dell'edificio, sono a carico di tutti i condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze. Analoga, per i parapetti, la sentenza n. 11296 del Tribunale di Milano del 23.11.1987.
A sua volta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12843 del 1985 (e nello stesso senso la sentenza 13.12.1991 del Tribunale di Napoli), ha sostenuto una tesi ancora più ampia di quella del Tribunale di Milano: sono a carico di tutti i condomini le spese relative agli elementi (dei balconi) a vista di facciata e a carico del proprietario le spese relative ad elementi interni, non a vista esterna.
La Cassazione, con sentenza n. 7603 del 30.08.1994, ha affermato che in caso di lavori di restauro o manutenzione straordinaria della facciata debbano essere inclusi anche i lavori di rifacimento della parte esterna dei balconi che presentino elementi decorativi o cromatici in armonia con la facciata del fabbricato dal quale sporgono.ciao;)
 

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