Vedasi sentenza cassazione 30.07.2004 n° 14576 e n° 1784 del 2007 - 21199 del 2005
Secondo la sentenza di Cassazione 03.08.1990 n° 7831, Sez. II, la spesa dei frontalini dei balconi non può essere ripartita tra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da un'ordinanza comunale per ragioni di urgenza.
Inoltre la Cassazione, con sentenza n° 1361 del 18.03.1989, ha ritenuto che le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello e delle balconate di proprietà esclusiva, afferendo ad elementi che costituiscono parte integrante della facciata - oggetto di proprietà comune - e che si inquadrano nell'aspetto estetico dell'edificio, sono a carico di tutti i condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze. Analoga, per i parapetti, la sentenza n. 11296 del Tribunale di Milano del 23.11.1987.
A sua volta, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12843 del 1985 (e nello stesso senso la sentenza 13.12.1991 del Tribunale di Napoli), ha sostenuto una tesi ancora più ampia di quella del Tribunale di Milano: sono a carico di tutti i condomini le spese relative agli elementi (dei balconi) a vista di facciata e a carico del proprietario le spese relative ad elementi interni, non a vista esterna.
La Cassazione, con sentenza n. 7603 del 30.08.1994, ha affermato che in caso di lavori di restauro o manutenzione straordinaria della facciata debbano essere inclusi anche i lavori di rifacimento della parte esterna dei balconi che presentino elementi decorativi o cromatici in armonia con la facciata del fabbricato dal quale sporgono.ciao