nando345

Nuovo Iscritto
ciao sono Nando da cagliari, vorrei cortesemente sapere come, impostare una lettera al' amnistratore del mio condominio.
si trata di rifare il conteggio dei millesimi, in quanto, quelli esistenti, sono fatti,-25 anni fà .-inoltre siamo in 24,condomini ,di cui (16.con superfice di 95,Metr/quadri,) e gli altri 8 condonini,con (85,Metr /quadri.i condomini con 95,M/Q anno chiuso quasi tutti le verande, aumentando di conseguenza i metri quadri della superfice,mentre gli 85, non possono in quanto non ci sono verande,,quindi non e giusto che si continui a pagare tutti uguali, Grazie per la collaborazione. Nando
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Chi ha il potere di deliberare la redazione di nuove tabelle millesimali è il condominio, non l' amministratore.

Ti consiglio di chiedere all' amministratore di inserire un' apposito punto all' ordine del giorno della prossima assemblea, per sondare il terreno è capire se gli altri condòmini sono d' accordo con la tua iniziativa; quando avrai portato a termine questo tentativo, potrai capire meglio come agire.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x nando345, per proporre in assemblea straordinaria da indire con all'o.d.g. la proposta da alcuni condomini la revisione delle tabelle dei mm. di pp. qualora non si raggiungesse un accordo bonario non c'è che di rivolgersi al giudice ordinario, che provvederà d'uffico, sempre che ci siano delle evidenti disposcordanze in quelle esistenti ciao adimecasa;)
 

raflomb

Membro Assiduo
Il diritto a rivedere le tabelle millesimali (salvo che non sussista l'accordo dei condomini) si ha nei seguenti casi:
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)

P.S.: mentre prima occorreva l'unanimità per l'approvazione delle nuove tabelle, dopo una recente sent. della Cass., oggi è sufficiente la maggioranza qualificata.
 

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