manuelapirisi

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Sono propritario di un immobile che fà parte di un condominio, il mio terrazzino a bisogno del rifacimento del frontalino, della soletta ed del sotto balcone che fà da soffitto al inquilino sottostante, a chi spettano le spese?
 

nicoz

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LA RIPARAZIONE DEI FRONTALINI NEI BALCONI

Il Tribunale civile di Milano, con sentenza n° 4241 del 26 marzo 2003, ha affermato che i frontalini e gli intradossi, elementi decorativi dei balconi, hanno una funzione estetica rispetto all'intero stabile condominiale, determinandone la linea architettonica e sono parti comuni dell'edificio, di conseguenza la spesa per la loro riparazione va ripartita fra tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno.
LE SPESE DI RIPARTO DEI BALCONI
Come si ripartiscono le spese per il rifacimento dei balconi? Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti. Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale (per intenderci il condomino del piano di sotto), nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani. Per quanto riguarda la riparazione della copertura dell'edificio, vale a dire il lastrico solare, vengono seguiti criteri diversi. Se è condominiale partecipano tutti per in base ai millesimi di proprietà.. Se di un solo condomino, 1/3 della spesa all'unico proprietario, 2/3 divisi tra quelli ricoperti
ciao;)
 

salves

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Professionista
Ciao manuelapirisi
Confermo quanto indicato da nicoz e cioè:
-se il balcone e completamente internato la ripartizione delle spese per manutenzione sono a carico dei due inquilini soprastante e sottostante come prevede l'art. 1125 del Cod.Civ.
-se il balcone e aggettante la ripartizione delle spese per manutenzione sono a carico del solo inquilino a cui serve (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).
- i frontalini invece si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (così Cass. 30 luglio 2004 n. 14576).
Però facendo attenzione che nelle sentenze si parla sempre degli elementi decorativi (es. stucchi) posti sul frontalino e non del frontalino (inteso nelle sue connotazioni strutturali) per cui sono i primi e non il secondo ad essere di proprietà comune, salvo che per le connotazioni strutturali non sia possibile operare questa differenza. In tal caso tutta la parte deve essere considerata comune.
Ciao salves
 

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