dolly

Membro Senior
Professionista
Se sono riparazioni dovute non a vetustà, ma a difetti di progettazione o di esecuzione del lastrico solare, le relative spese sono a esclusivo carico del suo proprietario.

da che cosa è suffragata la tua tesi?

Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.09.2012 n° 16583, Spese terrazze a livello ...... in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di
riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento.

Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726
Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 cod. civ.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Per escludere, senza possibilità di dubbio, che esista la responsabilità concorrente di altri soggetti.
Allora facciamo un esempio.
Siamo in pizzeria io (J) e D, la più interessante (non in stato, ossia non incinta) donna maggiorenne (per escludere il reato di pedofilia) di questo forum.
Stabiliamo che io, J, repubblicano incallito, prendo una Napolitana e lei, D, monarchica, una Margherita (più una birra e una coca cola). Sia € 20 il costo totale. Io poi dico poi che il conto, poiché sono un cavaliere, è a carico mio (come vedi, non dico esclusivo).
Si profilano quattro casi:
1) J paga € 20 e D nulla,
2) Fanno alla romana J e D pagano € 10 ciascuno,
3) D paga € 20 e J nulla,
4) Varie ed eventuali
Qual'è il caso esatto? Ai post l'ardua sentenza.
 

mariodax4

Membro Attivo
Proprietario Casa
1126. Lastrici solari di uso esclusivo. (Derogabile)

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini

dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.






Nuovo codice civile in materia condominiale in vigore dal 18 giugno 2013.
 
O

Odraccir

Ospite
Mi hanno detto questo:
1) la mia terrazza ha una infiltrazione d'acqua dovuta soltanto a vetustà.
2) la mia abitazione non è sottoposta a sua volta alla mia terrazza.
3) io devo pagare un terzo del costo
4) quello che possiede il garage deve pagare i due terzi

Se le cose saranno in un altro modo ve lo farò sapere

Dirvi che siete meglio di un avvocato era un sincero complimento (spero che questo sia chiaro e non si possa equivocare sulla gratitudine che volevo esprimervi e che non ci possano essere fraintendimenti)
Lasciamo alle leggi il non essere chiare, ma non al mio complimento che volevo farvi
 

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