Gentili frequentatori del Forum,
La questione è questa:
Allora, in sede di manutenzione straordinaria di una terrazza condominiale, chiedevo lumi al riguardo delle divisioni delle spese.
Il terrazzo condominiale in questione funge da copertura degli appartamenti sottostanti e si trova allo stesso livello di un'altro appartamento che risulta avere in proprietà un altro terrazzo.
il terrazzo condominiale, accessibile che come ripeto è al livello di un'altro appartamento che per comodità chiamerò "A", sta per essere smantellato e sarà oggetto di manutenzione straordinaria.
Ora, il proprietario dell'appartamento "A" deve contribuire alle spese in proporzione millesimale, però oggi leggendo l'art. 1123 del C.C. notavo che il legislatore teneva in considerazione il fatto che la spesa per la conservazione della cosa comune deve si essere divisa con criterio millesimale, ma deve essere tenuto di conto il fatto che se le cose sono atte a servire condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Quindi se il proprietario dell'appartamento "A" ha soltanto la proprietà "superficiale" il proprietario dell'appartamento sottostante ha sia la proprietà "superficiale" che il godimento del terrazzo come "Tetto" è giusto fare una mera divisione millesimale, oppure si usa un'altro metodo?
Aspetto risposte da chi di condominio ne sa più di me.
saluti
La questione è questa:
Allora, in sede di manutenzione straordinaria di una terrazza condominiale, chiedevo lumi al riguardo delle divisioni delle spese.
Il terrazzo condominiale in questione funge da copertura degli appartamenti sottostanti e si trova allo stesso livello di un'altro appartamento che risulta avere in proprietà un altro terrazzo.
il terrazzo condominiale, accessibile che come ripeto è al livello di un'altro appartamento che per comodità chiamerò "A", sta per essere smantellato e sarà oggetto di manutenzione straordinaria.
Ora, il proprietario dell'appartamento "A" deve contribuire alle spese in proporzione millesimale, però oggi leggendo l'art. 1123 del C.C. notavo che il legislatore teneva in considerazione il fatto che la spesa per la conservazione della cosa comune deve si essere divisa con criterio millesimale, ma deve essere tenuto di conto il fatto che se le cose sono atte a servire condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Quindi se il proprietario dell'appartamento "A" ha soltanto la proprietà "superficiale" il proprietario dell'appartamento sottostante ha sia la proprietà "superficiale" che il godimento del terrazzo come "Tetto" è giusto fare una mera divisione millesimale, oppure si usa un'altro metodo?
Aspetto risposte da chi di condominio ne sa più di me.
saluti