Pamasi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
vorrei cortesemente chiedere la vostra opinione/aiuto per quanto segue:
- posseggo un appartamento al 1° piano in un condominio di 4 piani totale e 10 condomini - 3 app. piano terra - 2 app. 1° piano - 2 app. 2° piano - 2 app. 3° piano - 1 app. 4° piano
- nel mese di Giugno 2012 è indetta Assemblea Straordinaria : "lavori urgenti da effettuare all'ascensore, secondo disposizioni ente predisposto SEUCER" L'assemblea approva all'unanimità la spesa e di effettua- re la ripartizione per millesimi di proprietà
- Vengono emesse le 2 rate Novembre 12 + Gennaio 13 in base ai millesimi dell'ascensore.
- L'amministratore a gennaio c.a. convoca altra assemblea straordinaria con ordine del giorno:
"INFORMAZIONI DELL'AMMINISTRATORE IN MERITO AI LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ASCENSORE"
- Ricevo il verbale dell'assemblea, alla quale non ho potuto partecipare e comunque valida per numero con domini e 728 mm su 1000 e leggo con estrema sorpresa e disappunto:
"In merito all'intervento relativo alla manutenzione straordinaria dell'ascensore e relativo riparto, l'ammini stratore fa presente che deve essere rifatto il riparto, escludendo le unità immobiliari relative al piano
terra (3)"
- l'assemblea approva all'unanimità!

Faccio presente che la modifica del riparto spese non era indicata nell'o.d.g. - uno dei 3 proprietari al piano terra, possiede anche un solaio - nell'atto notarile relativo al mio appartamento le spese proporzionali relative all'ascensore sono indicate in ragione di 90/1000 e non 125/1000 come da sempre attribuitemi per manutenzione ordinaria.

Grazie per un vostro riscontro e scusate se mi sono dilungata...
Paola
 

condobip

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Proprietario Casa
Secondo il mio parere il primo criterio approvato dall'assemblea se approvato dall'unanimità (1000/1000), era da modificare solamente con un'altra unanimità (1000/1000), oppure era meglio approvare da ben principio il criterio stabilito dal Codice Civile, ovvero l'art 1124 cc;

In tema di condominio di edifici la regola posta all’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano del suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente; nell’ipotesi, invece, d’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore trova applicazione la disciplina dell’art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)". Cass. Civ. sez.II, 16 maggio 1991, n. 5479

per cui sempre secondo il mio parere, se lo vuoi puoi impugnare la seconda variante, perchè non è stata approvata all'unanimità, ti consiglio di sentire un bravo legale prima di procedere.
 

Camillo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel condominio, di norma, esistono più tabelle (generali, per ascensore, ecc). Perchè nella prima assemblea, all'unanimità avete approvato il riparto con la tabella mm di proprietà mentre le due rate pagate sono state colcolate (a mio avviso bene) con i mm ascensore?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
l'amministratore deve fare il riparto della spesa straordinaria secondo i mm. la tabella dell'ascensore e scale,allegata all'atto di acquisto, salvo che non sia stata modificata in assemblea con 1000/1000, che avresti dovuto essere al corrente ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Aggiungo a quanto detto da Adimecasa che, se nell'atto d'acquisto non è allegata la tabella ascensore, vale il criterio legale, quello dell'art. 1124 cc (vedi sentenza), però potrebbe essere modificata al momento della delibera in caso di riparazione (come sembra sia successo), ma solamente all'unanimità (1000/1000), e ri modificata nella stessa maniera cioè con 1000/1000.
 

Pamasi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Rifacimento riparto spese straordinarie manutenzione ascensore

Aggiungo a quanto detto da Adimecasa che, se nell'atto d'acquisto non è allegata la tabella ascensore, vale il criterio legale, quello dell'art. 1124 cc (vedi sentenza), però potrebbe essere modificata al momento della delibera in caso di riparazione (come sembra sia successo), ma solamente all'unanimità (1000/1000), e ri modificata nella stessa maniera cioè con 1000/1000.

Buongiorno,
grazie per le risposte ricevute.
Nel mio atto di acquisto notarile è specificato che i millesimi per l'ascensore attribuiti sono 90 e non 125 mm. come per le altre spese, generali, riscaldamento etc.
Questa ripartizione viene abitualmente usata per la manutenzione ascensore e ai 3 appartamenti al piano terra NON vengono addebitate spese ascensore.
L'Amministratore sostiene che i lavori effettuati all'ascensore (spesa totale € 10.500 circa) sono di manutenzione ordinaria ?! e io mi chiedo allora perchè ha convocato assemblea straordinaria?
Nel frattempo, dietro mie e altre rimostranze, ha inserito nel riparto spese, sempre per mm. totali, anche un condomino del piano terra che possiede un solaio.
Secondo voi è giusto chiedere annullamento delibera e nuovo riparto per TUTTI i condomini con mm. a rogito per ascensore, considerandolo come parte comune?
Grazie
Paola
 

Pamasi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel condominio, di norma, esistono più tabelle (generali, per ascensore, ecc). Perchè nella prima assemblea, all'unanimità avete approvato il riparto con la tabella mm di proprietà mentre le due rate pagate sono state colcolate (a mio avviso bene) con i mm ascensore?

Chiedo scusa, forse non mi sono espressa bene: le 2 rate pagate sono state calcolate con i mm. di proprietà e non ascensore. La prima assemblea, all'unanimità ha deliberato con 830 mm. su 1000
Io non ho potuto partecipare se non per delega. Sic!
 

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