Le tabelle millesimali in vigore sono l' unico criterio legale valido per ripartire le spese straordinarie.
Eventuali contestazioni devono essere avanzate in separata sede, e non possono essere opposte durante l' esecuzione di un lavoro straordinario.
Per ciò che riguarda la ripartizione delle spese straordinarie dell' impianto ascensore, la giurisprudenza è contraddittoria, e non aiuta a trovare soluzioni condivise.
A riguardo, di seguito ti copio gli orientamenti della giurisprudenza:
Il Tribunale di Milano (Sentenza del 16/3/1989) ha considerato l' ascensore parte dell' edificio anche per i proprietari delle unità immobiliari situate al piano terra, poichè possono trarre utilità dall' impianto, il quale è idoneo a valorizzare l' intero immobile, e permette di raggiungere più comodamente le parti comuni di tutti, come le soffitte, i terrazzi e i lastrici solari.
Lo stesso criterio vale per la ripartizione delle spese riguardanti la forza motrice, la pulizia, la sostituzione del motore o delle funi, le reti laterali di protezione, la tassa di concessione e quella di prevenzione degli infortuni.
Il Tribuanle di Parma, invece, con sentenza del 29/9/1994, ha escluso che i proprietari ubicati al piano terra debbano concorrere alle spese di ordinaria manutenzione.
Un terzo orientamento è dato da una sentenza del Tribunale di Monza (Sentenza del 12/11/1985), la quale ha posto a carico dei proprietari del primo piano, o con accesso separato mediante scala di proprietà esclusiva, le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e dell' ascensore, limitatamente alla parte di oneri che viene suddivisa in base al valore del piano o della porzione di piano, esonerandoli dalla quota di spesa riconducibile alla distanza del piano dal suolo.
Il Tribunale di Genova, infine, con sentenza del 2/5/2003, ha stabilito che, in assenza di prova dell' esistenza di un regolamento contrattuale che stabilisca criteri particolari, devono applicarsi le norme di legge secondo le quali anche i condòmini a piano terra, pur non usufruendo dell' impianto, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione dell' impianto, essendo comproprietari dell' impianto comune.
Chi vive al piano terra è, invece, esonerato dalle spese di esercizio e di pulizia dell' impianto.
Siccome la situazione è obiettivamente complicata, vi consiglio di affidare l' incarico di trovare una soluzione ad un mediatore (ossia un professionista che vi aiuti a trovare un accordo condiviso).
In alternativa, avete solo la possibilità di aprire dei contenziosi legali a mio giudizio molto incerti.
Per ciò che riguarda questa questione:
3) è giusto che la ditta appaltatrice non voglia scontare il preventivo sui ponteggi?
La ditta può agire con tutta la forza contrattuale che ha, e sconterà il preventivo sui ponteggi soltanto se la controparte avrà dei buoni motivi da opporre