Però nei 30 giorni, permane un limbo che potrebbe risolversi sia con il proseguo che col blocco: ed il nostro si riferiva al transitorio dei 30gg
no, non c'è nessun limbo.
Il termine dei 30gg è previsto a pena di decadenza solamente per l'impugnazione della delibera in capo ai condòmini assenti o dissenzienti (relativamente ai vizi di annullabilità).
In certi casi si attendono i 30gg prima di portare in esecuzione la delibera semplicemente per prudenza.
Se tuttavia ci sono ragioni di urgenza non vi è alcun motivo per il quale
@cambriagiuseppe e gli altri condòmini 'a favore' debbano attendere 30gg per dare avvio ai lavori.
Le deliberazioni dell'assemblea condominiale sono immediatamente esecutive e vincolanti per tutti i condòmini.
Proprio per tale ragione l'art. 1137, comma 3, codice civile, prevede che:
'
L'azione di annullamento NON sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria'.
Inoltre - nel caso di impugnazione della delibera - la decisione sull'eventuale sospensione da parte del Giudice interviene molto successivamente.
In linea di massima trascorrono dai 5 ai 10 mesi (certe volte anche un anno e più), a seconda del carico di lavoro del Giudice e della complessità della decisione.
Quindi si può immaginare cosa succederebbe se ogni volta che c'è un'impugnazione il Condominio dovesse astenersi dal portare in esecuzione la delibera.....