Rifacimento del bagno e/o della cucina ; Detrazione del 50% . Come orientarsi fra normativa fiscale e urbanistica non proprio sincronizzate ?
Uno dei problemi maggiori nell'applicazione delle detrazioni fiscali del 50% riguarda il rifacimento del bagno e/o della cucina nelle abitazioni private .
Per la legge fiscale (articolo 16-bis del Tuir e articolo 1, comma 139, legge 147/2013), l’agevolazione in questione si applica se l’ intervento edilizio rientra nell’ articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) corrispondente a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili solo se eseguite su parti condominiali del fabbricato .
Valutato quanto sopra il problema non sussiste per la semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno (o della cucina) , senza intervenire sull'impianto idraulico e le tubature; in questo ambito rientriamo senza dubbio nella manutenzione ordinaria e pertanto le conseguenti spese non sono detraibili.
Invece bisogna intendersi su cosa si intende per “manutenzione straordinaria “ : per l’ Agenzia delle Entrate il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente manutenzione straordinaria e come tale fruisce della detrazione del 50% . Ma per la normativa edilizia tale prestazione, se effettivamente di manutenzione straordinaria, dovrebbe essere soggetta ad un idoneo titolo edilizio e pertanto supportata da una pratica edilizia ; insomma il dubbio (fondato) è se si debba ricorrere per forza al geometra (che dovrà fare la pratica edilizia, indicando fra l’altro in apposito disegno i nuovi impianti, le tracce e le opere da eseguire ) sostenendo, in caso, la giusta parcella, oppure se tale costo si possa evitare
Secondo gli Esperti fiscalisti de Il Sole 24 ore, la pratica edilizia del geometra non è condizione indispensabile per l’ottenimento del beneficio fiscale al pari di altri microinterventi che pure sono agevolabili in assenza di formalità (si pensi alle opere eseguite per prevenire atti illeciti, per la sicurezza domestica, per il risparmio energetico).
La situazione pare un po’ confusa se si pena che il Testo unico dell'edilizia nella manutenzione ordinaria fa rientrare le opere per il «mantenimento in efficienza» degli impianti. La sensazione è che il fisco “vada per conto suo “ tanto che per il medesimo il concetto di manutenzione straordinaria non sembra coincidere con le norme urbanistiche. A riprova, secondo libera interpretazione e per altro verso, per il fisco corrisponde a «risanamento conservativo» la ristrutturazione interna di un appartamento con demolizione e ricostruzione di tramezzi, mentre per il Comune queste opere sono considerate «manutenzione straordinaria».
Il riferimento per “far quadrare il cerchio “ in favore del contribuente viene dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate laddove l’ Agenzia delle Entrate elenca le tipologie oggettivamente agevolabili . La circolare specifica che sono detraibili le opere di adeguamento per quegli impianti che sono da certificare per legge, e l'impianto idrico tecnicamente non lo è. Tuttavia nella definizione di «manutenzione straordinaria», la circolare fa rientrare la «realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari». Il che fa capire che il totale rifacimento di un bagno, o anche di una cucina, rientra per il fisco in questa definizione.
Poiché il beneficio fiscale è previsto dalla legge fiscale sulle detrazioni e i controlli sui bonus vengono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, fra le due tesi al contribuente converrà seguire gli orientamenti delle Entrate.
Insomma anche se è il regolamento edilizio del singolo Comunale a stabilire quale è il provvedimento abilitativo per il rifacimento del bagno o cucina (Cil,? Scia? Dia ? ), non è il provvedimento urbanistico che stabilisce l'applicabilità del beneficio fiscale. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è per il fisco oggettivamente agevolata a prescindere dal titolo abilitativo . Be diciamola tutta : il fisco si muove in maniera un po’ anarchica e la quadratura appare un po’ forzata, ma tanto è, motivo per cui - in sintesi- la integrale radicale ed incisiva ristrutturazione del bagno (e/o della cucina) deve considerarsi agevolata
La questione assume ancor piu’ rilievo considerato che Il rifacimento del bagno o cucina (da intendersi come manutenzione straordinaria ), consente in aggiunta , l'accesso ad un ulteriore credito di imposta del 50% sull’ acquisto dei mobili , almeno fino al 31 dicembre 2014 . I mobili possono essere destinati sia all'arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall'intervento edilizio. Si ricorda che il limite massimo di spesa , dopo fasi alterne, è stato riportato a 10.000,00 euro tal che il credito di imposta pari al 50% (5000 euro) spalmabile su 10 anni genera un risparmio fiscale in ragione di 500,00 euro all’ anno
Ennio Alessandro Rossi
Uno dei problemi maggiori nell'applicazione delle detrazioni fiscali del 50% riguarda il rifacimento del bagno e/o della cucina nelle abitazioni private .
Per la legge fiscale (articolo 16-bis del Tuir e articolo 1, comma 139, legge 147/2013), l’agevolazione in questione si applica se l’ intervento edilizio rientra nell’ articolo 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) corrispondente a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili solo se eseguite su parti condominiali del fabbricato .
Valutato quanto sopra il problema non sussiste per la semplice sostituzione dei sanitari e del rivestimento del bagno (o della cucina) , senza intervenire sull'impianto idraulico e le tubature; in questo ambito rientriamo senza dubbio nella manutenzione ordinaria e pertanto le conseguenti spese non sono detraibili.
Invece bisogna intendersi su cosa si intende per “manutenzione straordinaria “ : per l’ Agenzia delle Entrate il rifacimento del bagno – comprese le tubature e il massetto – è sicuramente manutenzione straordinaria e come tale fruisce della detrazione del 50% . Ma per la normativa edilizia tale prestazione, se effettivamente di manutenzione straordinaria, dovrebbe essere soggetta ad un idoneo titolo edilizio e pertanto supportata da una pratica edilizia ; insomma il dubbio (fondato) è se si debba ricorrere per forza al geometra (che dovrà fare la pratica edilizia, indicando fra l’altro in apposito disegno i nuovi impianti, le tracce e le opere da eseguire ) sostenendo, in caso, la giusta parcella, oppure se tale costo si possa evitare
Secondo gli Esperti fiscalisti de Il Sole 24 ore, la pratica edilizia del geometra non è condizione indispensabile per l’ottenimento del beneficio fiscale al pari di altri microinterventi che pure sono agevolabili in assenza di formalità (si pensi alle opere eseguite per prevenire atti illeciti, per la sicurezza domestica, per il risparmio energetico).
La situazione pare un po’ confusa se si pena che il Testo unico dell'edilizia nella manutenzione ordinaria fa rientrare le opere per il «mantenimento in efficienza» degli impianti. La sensazione è che il fisco “vada per conto suo “ tanto che per il medesimo il concetto di manutenzione straordinaria non sembra coincidere con le norme urbanistiche. A riprova, secondo libera interpretazione e per altro verso, per il fisco corrisponde a «risanamento conservativo» la ristrutturazione interna di un appartamento con demolizione e ricostruzione di tramezzi, mentre per il Comune queste opere sono considerate «manutenzione straordinaria».
Il riferimento per “far quadrare il cerchio “ in favore del contribuente viene dalla circolare n. 57 del 1998 delle Entrate laddove l’ Agenzia delle Entrate elenca le tipologie oggettivamente agevolabili . La circolare specifica che sono detraibili le opere di adeguamento per quegli impianti che sono da certificare per legge, e l'impianto idrico tecnicamente non lo è. Tuttavia nella definizione di «manutenzione straordinaria», la circolare fa rientrare la «realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari». Il che fa capire che il totale rifacimento di un bagno, o anche di una cucina, rientra per il fisco in questa definizione.
Poiché il beneficio fiscale è previsto dalla legge fiscale sulle detrazioni e i controlli sui bonus vengono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, fra le due tesi al contribuente converrà seguire gli orientamenti delle Entrate.
Insomma anche se è il regolamento edilizio del singolo Comunale a stabilire quale è il provvedimento abilitativo per il rifacimento del bagno o cucina (Cil,? Scia? Dia ? ), non è il provvedimento urbanistico che stabilisce l'applicabilità del beneficio fiscale. La manutenzione straordinaria (rifacimento integrale del bagno) è per il fisco oggettivamente agevolata a prescindere dal titolo abilitativo . Be diciamola tutta : il fisco si muove in maniera un po’ anarchica e la quadratura appare un po’ forzata, ma tanto è, motivo per cui - in sintesi- la integrale radicale ed incisiva ristrutturazione del bagno (e/o della cucina) deve considerarsi agevolata
La questione assume ancor piu’ rilievo considerato che Il rifacimento del bagno o cucina (da intendersi come manutenzione straordinaria ), consente in aggiunta , l'accesso ad un ulteriore credito di imposta del 50% sull’ acquisto dei mobili , almeno fino al 31 dicembre 2014 . I mobili possono essere destinati sia all'arredo del bagno sia di altre stanze della stessa abitazione che non sono state coinvolte dall'intervento edilizio. Si ricorda che il limite massimo di spesa , dopo fasi alterne, è stato riportato a 10.000,00 euro tal che il credito di imposta pari al 50% (5000 euro) spalmabile su 10 anni genera un risparmio fiscale in ragione di 500,00 euro all’ anno
Ennio Alessandro Rossi