La legge sugli affitti 392/78 (dell'equo canone) prevede all'art 11 il riconoscimento degli interessi legali sul deposito cauzionale. L'art. 79 dichiara nullo ogni patto contrario alla legge.
La successiva L 431/98 (contratti liberi e concordati) non ha abrogato l'articolo 11 (limitatamente alle locazioni abitative): ha però abrogato l'art. 79 (nullità delle pattuizioni contrarie alla L392)
Per rispondere correttamente bisognerebbe quindi sapere sotto quale legge è stato stipulato il contratto: presumo con la 431: per cui la risposta potrebbe essere diversa: vero che la nullità delle pattuizioni contrarie alla legge è stata riproposta dalla L.431 art. 13, ma questo sembra riferirsi solo a quei patti che tendono ad attribuire al locatore un vantaggio economico (canone superiore) o durata inferiore a quella ammessa dalla legge.
Anche se l'importo dell'interesse legale è marginale, potrebbe essere considerato un vantaggio economico che esula dalle norme.
La legge 431/1998 (art.14) ha fatta salva la disciplina del deposito cauzionale contenuta nell’art.11 della legge 392/1978, ma ha abrogato l’art.79 della medesima legge limitatamente alle locazioni abitative, ma non per quelle non abitative.
La norma cardine di questo istituto rimane detto articolo sia con riferimento alle locazioni di immobili ad uso abitativo sia con riferimento alle locazioni ad uso diverso, in forza del rinvio contenuto nell’art.41 della 392, sebbene la sua efficacia sia diversa a seconda dello specifico genere dei rapporti locativi al quale essa si applica.
La disciplina della fruttuosità del deposito cauzionale, dopo l’entrata in vigore della legge 431/1998, secondo una parte della dottrina e alcune sentenze di merito (Trib. Modena, 23/07/2004) risulta derogabile nelle locazioni abitative a canone libero e in quelle agevolate di durata superiore a quattro anni (elevata a cinque, nel nuovo testo del contratto-tipo “agevolato” allegato al DM 2017), mentre continua ad essere unidirezionalmente imperativa per le locazioni concordate di durata inferiore a quattro anni, in quelle transitorie e per studenti universitari, nonché per le locazioni non abitative, ove opera ancora l’art.79: in quest’ambito si inserisce tuttavia una decisione di merito dissonante (Trib. Roma, 07/07/2011, n.15443).
Per quanto riguarda l’ipotizzato indiretto incremento del canone, con l’abrogazione dell’art.79, va rilevato che nel nuovo testo dell’art.13 della 431, riformato dalla legge 208/2015, per i contratti 4+4 è scomparsa la frase finale inserita nella seconda parte del quarto comma, ossia
“nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito”.