una parte della tasi anche se piccola, toccava all'inquilino che ovviamente non ha pagato; ora che succede che dovrei pagarla io?
No. L'art. 1, comma 681 della legge n. 147/203 recita:
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
[omissis].
Pertanto non esiste vincolo di solidarietà tra possessore e detentore.
Unica obbligazione tributaria esiste invece in caso di pluralità di possessori o di detentori, per cui la solidarietà esiste all'interno della stessa categoria di soggetti passivi (tra tutti i compossessori e tra tutti i co-detentori).
Bisogna anche ricordare che
in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.